Art. 20 
 
                 Provvedimento autorizzatorio unico 
                       e provvedimento di VIA 
 
  1. Per l'adozione del provvedimento autorizzatorio unico si seguono
le  disposizioni  di  cui  all'art.  27-bis,  comma  7,  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006 come dettagliato nei commi 2, 3, 4, 5, 6,
7 e 8. 
  2. L'autorita' competente adotta  il  provvedimento  autorizzatorio
unico, con atto di Giunta,  recante  la  determinazione  motivata  di
conclusione   della   conferenza   di   servizi.   Il   provvedimento
autorizzatorio unico comprende il provvedimento di  VIA  e  i  titoli
abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto
rilasciati  dalle  amministrazioni   che   hanno   partecipato   alla
conferenza di servizi, recandone indicazione esplicita. 
  3. L'autorita' competente comunica il provvedimento  autorizzatorio
unico al proponente e alle altre  amministrazioni  interessate  e  lo
pubblica sul proprio sito web, nonche', per estratto nel BURERT. 
  4. Le amministrazioni i cui atti sono  compresi  dal  provvedimento
autorizzatorio unico possono sollecitare,  con  congrua  motivazione,
l'autorita' competente ad assumere, previa  indizione  di  una  nuova
conferenza di servizi, determinazioni in via  di  autotutela  con  le
modalita' specificate all'art. 14-quater, comma 2, della legge n. 241
del 1990. 
  5. L'attivazione dei rimedi avverso  la  determinazione  conclusiva
della  conferenza  di  servizi   da   parte   delle   amministrazioni
dissenzienti  e'  regolata  dalle  disposizioni   di   cui   all'art.
14-quinquies della legge n. 241 del 1990. 
  6.  I  titoli  abilitativi  necessari  per   la   realizzazione   e
l'esercizio del progetto contenuti nel  provvedimento  autorizzatorio
unico  acquisiscono  efficacia  dalla  data   di   approvazione   del
provvedimento autorizzatorio unico. 
  7. A decorrere dal 31 dicembre 2017, e  con  cadenza  biennale,  le
autorita' competenti informano il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati  e  i
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA (screening) e  di
VIA, ai sensi e con le modalita' di cui all'art. 7-bis, comma 9,  del
decreto legislativo n. 152 del 2006. 
  8. Per il rinnovo e il riesame  delle  condizioni  e  delle  misure
supplementari relative alle autorizzazioni e  ai  titoli  abilitativi
contenuti nel provvedimento  autorizzatorio  unico  si  applicano  le
disposizioni  contenute  all'art.  27-bis,  comma  9,   del   decreto
legislativo n. 152 del 2006.