Art. 42 Disposizioni finali e transitorie 1. Le parole: «Comunita' montana» o «Comunita' montane», ovunque ricorrano nella legge regionale n. 11/1998, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Unite' des Communes valdôtaines» o «Unites des Communes valdôtaines», comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 12, 12-bis, 14, 14-bis, 15, 15-bis e 16 della legge regionale n. 11/1998, come introdotti dagli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9, non si applicano alle varianti dei PRG in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali continua ad applicarsi la disciplina previgente. 3. Le disposizioni di cui agli articoli 60, comma 5, e 61, comma 8, della legge regionale n. 11/1998, come modificati dagli articoli 21 e 23, non si applicano ai titoli abilitativi che hanno usufruito della proroga del termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori di cui all'art. 6 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 5 (Modificazioni alle leggi regionali 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato). Proroga straordinaria dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei titoli abilitativi edilizi). La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. Aosta, 29 marzo 2018 (Omissis). VIERIN