Art. 42 
 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
  1. Le parole: «Comunita' montana» o  «Comunita'  montane»,  ovunque
ricorrano  nella  legge  regionale  n.  11/1998,   sono   sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «Unite' des Communes valdôtaines»  o
«Unites des Communes valdôtaines», comprensive dell'articolo o  della
preposizione articolata necessari nel contesto. 
  2. Le disposizioni di cui agli articoli 12, 12-bis, 14, 14-bis, 15,
15-bis e 16 della legge regionale n. 11/1998, come  introdotti  dagli
articoli 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9, non si applicano alle varianti dei PRG
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per  le
quali continua ad applicarsi la disciplina previgente. 
  3. Le disposizioni di cui agli articoli 60, comma 5, e 61, comma 8,
della legge regionale n. 11/1998, come modificati dagli articoli 21 e
23, non si applicano ai titoli abilitativi che hanno usufruito  della
proroga del termine per l'inizio e l'ultimazione dei  lavori  di  cui
all'art. 6 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 5  (Modificazioni
alle leggi regionali 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai  comuni  della
Valle d'Aosta di funzioni amministrative in  materia  di  tutela  del
paesaggio),  6  aprile  1998,  n.  11  (Normativa  urbanistica  e  di
pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e 8 settembre 1999,
n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato).
Proroga straordinaria dei termini di  inizio  e  di  ultimazione  dei
lavori dei titoli abilitativi edilizi). 
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge  della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste. 
 
    Aosta, 29 marzo 2018 
 
(Omissis). 
 
                               VIERIN