Art. 9 Direttore generale 1. Il direttore generale dell'ARPA e' nominato con deliberazione della Giunta regionale, a seguito di procedura comparativa preceduta da avviso pubblico, tra soggetti in possesso di idonea laurea magistrale e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private di dimensioni almeno equiparabili all'ARPA per entita' di bilancio e complessita' organizzativa e operanti in ambito ambientale, dotati dei requisiti di cui all'art. 8 della legge n. 132/2016. 2. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' esclusivo ed e' regolato da un contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile consecutivamente per una sola volta senza nuova procedura comparativa con avviso pubblico, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, sulla base di uno schema-tipo approvato con deliberazione dalla Giunta regionale. L'incarico di direttore generale e' incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. La nomina a direttore generale determina, per i lavoratori dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. 3. Il trattamento economico attribuito al direttore generale e' equiparato a quello del segretario generale della Regione ed e' stabilito dalla Giunta regionale, entro i limiti e secondo i criteri previsti dall'art. 10, comma 5, della legge regionale n. 22/2010. Gli oneri derivanti dall'applicazione del contratto sono a carico dell'ARPA. 4. Alla scadenza del contratto, la Giunta regionale puo' procedere, con propria deliberazione e previa valutazione positiva dell'operato del direttore generale, al rinnovo dell'incarico. In caso di mancata conferma, il direttore generale precedentemente nominato continua a svolgere le sue funzioni sino alla nomina del nuovo direttore. In ogni caso, il direttore generale non puo' rimanere in carica per un periodo superiore, complessivamente, a dieci anni consecutivi. 5. L'incarico di direttore generale e' revocato: a) quando ricorrano gravi e comprovati motivi o quando la gestione presenti una situazione di grave disavanzo d'esercizio tale da costituire pregiudizio all'equilibrio economico-finanziario dell'ARPA; b) in caso di gravi o reiterate violazioni di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialita' dell'amministrazione; costituisce grave violazione di legge anche il mancato rispetto dei termini previsti dalla presente legge per l'adozione dei documenti di bilancio e degli atti amministrativi di programmazione generale; in tale ultimo caso, la revoca e' disposta in caso di mancata ottemperanza del termine assegnato dalla diffida ad adempiere; c) in caso di esito negativo della valutazione di cui all'art. 16, comma 3. 6. L'incarico di direttore generale e' assoggettato a decadenza nel caso in cui sopravvengano, in corso di mandato, cause di inconferibilita' e nel caso in cui l'interessato non rimuova, entro quindici giorni dalla contestazione, cause o situazioni sopravvenute di incompatibilita'. 7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 la Giunta regionale risolve, con propria deliberazione, il contratto di lavoro del direttore generale, dichiarandone la decadenza e provvedendo, nei termini di legge, alla sua sostituzione. 8. In caso di assenza o impedimento il direttore generale e' sostituito da altro dipendente dell'ARPA di qualifica dirigenziale, secondo quanto disposto dal regolamento interno, il quale stabilisce altresi' l'ammontare del trattamento economico eventualmente dovuto al sostituto per i periodi di sostituzione o di reggenza.