Art. 9 
 
                         Direttore generale 
 
  1. Il direttore generale dell'ARPA e'  nominato  con  deliberazione
della Giunta regionale, a seguito di procedura comparativa  preceduta
da avviso  pubblico,  tra  soggetti  in  possesso  di  idonea  laurea
magistrale e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale
o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale  di
direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche
o private di dimensioni almeno equiparabili all'ARPA per  entita'  di
bilancio  e  complessita'  organizzativa   e   operanti   in   ambito
ambientale, dotati dei requisiti di cui all'art.  8  della  legge  n.
132/2016. 
  2. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' esclusivo ed  e'
regolato da un contratto di diritto privato, di durata non  inferiore
a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile consecutivamente per
una sola volta senza nuova procedura comparativa con avviso pubblico,
stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto
del codice civile,  sulla  base  di  uno  schema-tipo  approvato  con
deliberazione  dalla  Giunta  regionale.  L'incarico   di   direttore
generale e' incompatibile con la sussistenza  di  altro  rapporto  di
lavoro,  dipendente  o  autonomo.  La  nomina  a  direttore  generale
determina,  per  i  lavoratori   dipendenti,   il   collocamento   in
aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. 
  3. Il trattamento economico attribuito  al  direttore  generale  e'
equiparato a quello del  segretario  generale  della  Regione  ed  e'
stabilito dalla Giunta regionale, entro i limiti e secondo i  criteri
previsti dall'art. 10, comma 5, della legge regionale n. 22/2010. Gli
oneri  derivanti  dall'applicazione  del  contratto  sono  a   carico
dell'ARPA. 
  4. Alla scadenza del contratto, la Giunta regionale puo' procedere,
con propria deliberazione e previa valutazione positiva  dell'operato
del direttore generale, al rinnovo dell'incarico. In caso di  mancata
conferma, il direttore generale precedentemente nominato  continua  a
svolgere le sue funzioni sino alla nomina  del  nuovo  direttore.  In
ogni caso, il direttore generale non puo' rimanere in carica  per  un
periodo superiore, complessivamente, a dieci anni consecutivi. 
  5. L'incarico di direttore generale e' revocato: 
    a) quando  ricorrano  gravi  e  comprovati  motivi  o  quando  la
gestione presenti una situazione di grave disavanzo d'esercizio  tale
da  costituire   pregiudizio   all'equilibrio   economico-finanziario
dell'ARPA; 
    b) in caso di  gravi  o  reiterate  violazioni  di  leggi  o  del
principio di buon andamento e di imparzialita'  dell'amministrazione;
costituisce grave violazione di legge anche il mancato  rispetto  dei
termini previsti dalla presente legge per l'adozione dei documenti di
bilancio e degli atti amministrativi di programmazione  generale;  in
tale  ultimo  caso,  la  revoca  e'  disposta  in  caso  di   mancata
ottemperanza del termine assegnato dalla diffida ad adempiere; 
    c) in caso di esito negativo della valutazione  di  cui  all'art.
16, comma 3. 
  6. L'incarico di direttore generale e' assoggettato a decadenza nel
caso  in  cui  sopravvengano,  in  corso   di   mandato,   cause   di
inconferibilita' e nel caso in cui l'interessato non  rimuova,  entro
quindici giorni dalla contestazione, cause o situazioni  sopravvenute
di incompatibilita'. 
  7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 la Giunta regionale risolve,  con
propria deliberazione, il contratto di lavoro del direttore generale,
dichiarandone la decadenza e provvedendo, nei termini di legge,  alla
sua sostituzione. 
  8. In caso di  assenza  o  impedimento  il  direttore  generale  e'
sostituito da altro dipendente dell'ARPA di  qualifica  dirigenziale,
secondo quanto disposto dal regolamento interno, il quale  stabilisce
altresi' l'ammontare del trattamento economico  eventualmente  dovuto
al sostituto per i periodi di sostituzione o di reggenza.