Art. 10 
 
          Definizione e gestione degli ambiti territoriali 
                 di caccia e dei comprensori alpini 
 
  1.  Gli  ATC  ed  i  CA  corrispondono  ad   aree   di   dimensione
sub-provinciale  che  presentano   caratteristiche   di   omogeneita'
territoriale e sono delimitate da confini naturali. Sono strumento di
attuazione     della     programmazione     e     della      gestione
faunistico-venatoria, in armonia con gli indirizzi di cui all'art. 6,
con gli obiettivi  di  salvaguardia,  conservazione  e  miglioramento
dell'ambiente  naturale,  tutela  del  territorio  e  delle   colture
agricole, prevenzione e risarcimento dei  danni  ad  esse  causati  e
protezione e gestione della  fauna  tipica  delle  aree  interessate,
qualora a detta gestione delegati. 
  2. La gestione degli ATC e  dei  CA  e'  affidata  ai  comitati  di
gestione. 
  3. I comitati di gestione sono lo  strumento  di  attuazione  della
programmazione e della gestione faunistico-venatoria, in armonia  con
gli indirizzi di cui all'art. 6, con gli obiettivi  di  salvaguardia,
conservazione e miglioramento dell'ambiente, tutela del territorio  e
delle colture agricole e di protezione della fauna tipica delle  aree
interessate, hanno  compiti  inerenti  alla  gestione  dell'attivita'
venatoria ed alle attivita' ad essa correlate,  alla  gestione  della
fauna, con particolare riferimento alle  specie  oggetto  di  caccia,
alla gestione del territorio  destinato  alla  caccia  programmata  e
all'organizzazione  dell'esercizio  venatorio   nel   territorio   di
rispettiva competenza, nonche' alla  realizzazione  di  miglioramenti
ambientali. 
  4. I comitati di  gestione  degli  ATC  e  dei  CA,  se  emerge  la
necessita' di procedere  ad  una  razionale  gestione  delle  risorse
faunistiche e purche' l'iniziativa non contrasti con  il  livello  di
fruizione  e  di  programmazione  dell'ambito  di   caccia,   possono
richiedere  alla  Giunta  regionale,  nel  rispetto  degli  indirizzi
dettati dalla stessa e previo parere positivo  delle  amministrazioni
locali,  l'istituzione  di  aree  a  caccia  specifica  allegando  il
relativo regolamento di fruizione. 
  5. La Giunta regionale autorizza i comitati di gestione degli ATC e
dei CA ad istituire e gestire le aree a caccia specifica.