Art. 11 Comitati di gestione degli ATC e dei CA. Natura ed organi 1. I comitati di gestione degli ATC e dei CA sono organismi tecnico-operativi di diritto privato aventi personalita' giuridica riconosciuta ai sensi del codice civile. In considerazione delle finalita' d'interesse pubblico perseguite sono soggetti all'applicazione della legge 13 agosto 2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia) e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) ed operano nei limiti stabiliti dalla presente legge e dagli atti programmatici e amministrativi della regione. 2. Il funzionamento, le attivita' e l'organizzazione dei comitati di gestione sono disciplinati dallo statuto secondo criteri fissati dalla Giunta regionale, che puo' affidare la gestione di piu' ATC o CA o di piu' aree omogenee ad un unico comitato di gestione. I comitati di gestione possono, altresi', procedere a stipulare convenzioni con altri ATC o CA per l'utilizzo comune di dipendenti e collaboratori. I comitati di gestione degli ATC e dei CA possono elargire contributi economici, di cui all'art. 4, comma 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ad associazioni o enti che collaborano nella gestione faunistico-venatoria esclusivamente a seguito di produzione di documentazione fiscale idonea e congrua atta a comprovare l'utilizzo dei fondi per gli scopi preposti, attinenti ad azioni specifiche finalizzate ad aspetti di tutela ambientale e prevenzione dei danni alle colture agricole. 3. I comitati di gestione degli ATC e dei CA, per la predisposizione e per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 2, possono avvalersi della collaborazione di tecnici laureati in scienze naturali, scienze agrarie e forestali, medicina veterinaria, biologia, ovvero diplomati in scuole a fini speciali o in possesso di laurea di I livello o di diploma universitario intermedio in materia faunistica. 4. I provvedimenti contenenti i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, di cui al comma 2, prevedono: a) la definizione delle competenze specifiche dei comitati di gestione e la definizione dei requisiti di ammissibilita' dei componenti i comitati di gestione; b) la disciplina delle riunioni e dei sistemi di elezione di presidente e vice presidente; c) la pubblicita' degli atti, la pubblicita' e trasparenza dei bilanci; d) le verifiche da parte della regione e le disposizioni inerenti al servizio di vigilanza degli addetti dipendenti. 5. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, da atti amministrativi attuativi e dagli statuti degli ATC e dei CA si rinvia alle disposizioni di cui al libro primo, titolo II, capo III del codice civile ove applicabili. 6. Sono organi direttivi dell'ATC e del CA: a) il presidente; b) il comitato di gestione. 7. I comitati di gestione sono istituiti dalle province e dalla Citta' metropolitana di Torino secondo le modalita' previste all'art. 3 della legge regionale n. 23/2015 e sono composti da dieci membri, fra cui il presidente, nominati secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale e cosi' ripartiti: a) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole, individuati tra i proprietari o conduttori, titolari o coadiuvanti, di fondi ricompresi nell'ATC o nel CA; b) tre rappresentanti designati dalle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'art. 34 della legge n. 157/1992, ove presenti in forma organizzata nel territorio, aventi residenza venatoria nell'ATC o nel CA; c) due rappresentanti designati dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi delle norme vigenti ed aventi sedi effettivamente operanti nel territorio della provincia interessata; d) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni rappresentative degli enti locali compresi nell'ATC o nel CA. 8. Fermo restando il numero massimo di componenti previsti al comma 7, la rappresentanza delle associazioni e organizzazioni agricole, ambientaliste e venatorie di cui alle lettere a), b) e c) dello stesso comma, e' effettuata assegnando un rappresentante a testa alle associazioni o organizzazioni con il maggior numero di iscritti. All'associazione od organizzazione agricola, ambientalista o venatoria avente una percentuale di iscritti pari o superiore al 55 per cento spettano due rappresentanti. 9. Per garantire il rispetto delle disposizioni della legge n. 157/1992 e mantenere l'equilibrio di rappresentanza, i componenti di cui ai commi 7 e 8, non possono esercitare attivita' ricadenti in altre categorie. L'incompatibilita' si estende a tutto il territorio regionale. 10. Il Presidente e' nominato dal comitato di gestione e non puo' restare in carica per piu' di due mandati consecutivi. 11. I comitati di gestione degli ATC e dei CA possono avvalersi di guardie dipendenti ai sensi dell'art. 27 della legge n. 157/1992 ai quali e' riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), per concorrere alla vigilanza sull'attivita' venatoria nel territorio di rispettiva competenza. 12. Gli atti relativi alla gestione faunistica posti in essere dai comitati di gestione degli ATC e dei CA sono realizzati in conformita' alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia ed in coerenza con le indicazioni dei piani faunistico-venatori e dei documenti programmatici regionali. 13. Alle riunioni dei comitati di gestione e' invitato a partecipare come uditore e senza diritto di voto un rappresentante di ogni associazione venatoria, professionale-agricola ed ambientalista riconosciuta ai sensi delle norme vigenti, che ha rappresentativita' nel territorio dell'ATC o del CA e che non risulta gia' rappresentata nel relativo comitato di gestione in virtu' di quanto disposto dal comma 7. Alle riunioni del comitato di gestione possono altresi' partecipare come uditori e senza diritto di voto i rappresentanti delle associazioni di enti locali di cui al comma 6, lettera d), che non risultano gia' presenti nel relativo comitato di gestione in virtu' di quanto disposto dal medesimo comma 6. 14. Il controllo amministrativo-contabile sull'attivita' degli ATC e dei CA e' affidato ad un collegio dei revisori dei conti nominati dal Consiglio regionale, formato da cinque componenti iscritti all'albo ufficiale dei revisori, di cui uno con funzioni di presidente. La durata del collegio e' quinquennale. La Giunta regionale ne fissa i criteri e riceve dallo stesso, al termine di ogni verifica, una dettagliata relazione. 15. Gli statuti, i regolamenti, le linee guida nonche' qualsiasi altra disposizione gestionale degli ATC e dei CA sono aggiornati dai medesimi enti alla luce delle norme previste nella presente legge entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della stessa nel Bollettino Ufficiale della regione. 16. La Giunta regionale predispone un regolamento tipo per la gestione e per la regolamentazione del prelievo venatorio della tipica fauna alpina e degli ungulati selvatici negli ATC e nei CA nel rispetto delle linee guida emanate dalla Giunta regionale sulla base di criteri chiari di equita' ed oggettivita'. Gli ATC e i CA adottano il regolamento tipo e possono modificarlo, per esigenze territoriali e nel rispetto delle linee guida della Giunta regionale, previa adeguata motivazione.