Art. 11 
 
              Comitati di gestione degli ATC e dei CA. 
                          Natura ed organi 
 
  1. I comitati di  gestione  degli  ATC  e  dei  CA  sono  organismi
tecnico-operativi di diritto privato  aventi  personalita'  giuridica
riconosciuta ai sensi del  codice  civile.  In  considerazione  delle
finalita'   d'interesse    pubblico    perseguite    sono    soggetti
all'applicazione  della  legge  13  agosto  2010,   n.   136   (piano
straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo  in  materia
di normativa antimafia) e del decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.
33 (riordino della  disciplina  riguardante  il  diritto  di  accesso
civico e gli obblighi di pubblicita',  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) ed operano nei
limiti stabiliti dalla presente legge e dagli  atti  programmatici  e
amministrativi della regione. 
  2. Il funzionamento, le attivita' e l'organizzazione  dei  comitati
di gestione sono disciplinati dallo statuto secondo  criteri  fissati
dalla Giunta regionale, che puo' affidare la gestione di piu'  ATC  o
CA o di piu' aree omogenee  ad  un  unico  comitato  di  gestione.  I
comitati  di  gestione  possono,  altresi',  procedere  a   stipulare
convenzioni con altri ATC o CA per l'utilizzo comune di dipendenti  e
collaboratori. I comitati di gestione degli  ATC  e  dei  CA  possono
elargire contributi  economici,  di  cui  all'art.  4,  comma  6  del
decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95  (disposizioni  urgenti  per  la
revisione  della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi   ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle  imprese
del settore bancario), convertito con  modificazioni  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, ad associazioni o  enti  che  collaborano  nella
gestione faunistico-venatoria esclusivamente a seguito di  produzione
di  documentazione  fiscale  idonea  e  congrua  atta  a   comprovare
l'utilizzo dei fondi per gli  scopi  preposti,  attinenti  ad  azioni
specifiche finalizzate ad aspetti di tutela ambientale e  prevenzione
dei danni alle colture agricole. 
  3.  I  comitati  di  gestione  degli  ATC  e   dei   CA,   per   la
predisposizione e per lo svolgimento delle attivita' di cui al  comma
2, possono avvalersi della  collaborazione  di  tecnici  laureati  in
scienze naturali, scienze agrarie e forestali, medicina  veterinaria,
biologia, ovvero diplomati in scuole a fini speciali o in possesso di
laurea di I livello o di diploma universitario intermedio in  materia
faunistica. 
  4. I provvedimenti contenenti  i  criteri  stabiliti  dalla  Giunta
regionale, di cui al comma 2, prevedono: 
    a) la definizione delle competenze  specifiche  dei  comitati  di
gestione  e  la  definizione  dei  requisiti  di  ammissibilita'  dei
componenti i comitati di gestione; 
    b) la disciplina delle riunioni e  dei  sistemi  di  elezione  di
presidente e vice presidente; 
    c) la pubblicita' degli atti, la pubblicita'  e  trasparenza  dei
bilanci; 
    d) le verifiche da parte della regione e le disposizioni inerenti
al servizio di vigilanza degli addetti dipendenti. 
  5. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente  legge,
da atti amministrativi attuativi e dagli statuti degli ATC e  dei  CA
si rinvia alle disposizioni di cui al libro primo,  titolo  II,  capo
III del codice civile ove applicabili. 
  6. Sono organi direttivi dell'ATC e del CA: 
    a) il presidente; 
    b) il comitato di gestione. 
  7. I comitati di gestione sono istituiti  dalle  province  e  dalla
Citta' metropolitana di Torino secondo le modalita' previste all'art.
3 della legge regionale n. 23/2015 e sono composti da  dieci  membri,
fra cui il  presidente,  nominati  secondo  criteri  stabiliti  dalla
Giunta regionale e cosi' ripartiti: 
    a)   tre   rappresentanti    designati    dalle    organizzazioni
professionali agricole, individuati tra i proprietari  o  conduttori,
titolari o coadiuvanti, di fondi ricompresi nell'ATC o nel CA; 
    b) tre  rappresentanti  designati  dalle  associazioni  venatorie
riconosciute ai sensi dell'art.  34  della  legge  n.  157/1992,  ove
presenti  in  forma  organizzata  nel  territorio,  aventi  residenza
venatoria nell'ATC o nel CA; 
    c) due rappresentanti designati dalle associazioni di  protezione
ambientale riconosciute ai sensi delle norme vigenti ed  aventi  sedi
effettivamente operanti nel territorio della provincia interessata; 
    d) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni
rappresentative degli enti locali compresi nell'ATC o nel CA. 
  8. Fermo restando il numero massimo di componenti previsti al comma
7, la rappresentanza delle associazioni  e  organizzazioni  agricole,
ambientaliste e venatorie di cui alle  lettere  a),  b)  e  c)  dello
stesso comma, e' effettuata assegnando un rappresentante a testa alle
associazioni o organizzazioni con  il  maggior  numero  di  iscritti.
All'associazione  od   organizzazione   agricola,   ambientalista   o
venatoria avente una percentuale di iscritti pari o superiore  al  55
per cento spettano due rappresentanti. 
  9. Per garantire il rispetto  delle  disposizioni  della  legge  n.
157/1992 e mantenere l'equilibrio di rappresentanza, i componenti  di
cui ai commi 7 e 8, non possono  esercitare  attivita'  ricadenti  in
altre categorie. L'incompatibilita' si estende a tutto il  territorio
regionale. 
  10. Il Presidente e' nominato dal comitato di gestione e  non  puo'
restare in carica per piu' di due mandati consecutivi. 
  11. I comitati di gestione degli ATC e dei CA possono avvalersi  di
guardie dipendenti ai sensi dell'art. 27 della legge n.  157/1992  ai
quali e' riconosciuta la qualifica di guardia giurata  ai  sensi  del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (approvazione  del  testo  unico
delle leggi di pubblica sicurezza),  per  concorrere  alla  vigilanza
sull'attivita' venatoria nel territorio di rispettiva competenza. 
  12. Gli atti relativi alla gestione faunistica posti in essere  dai
comitati  di  gestione  degli  ATC  e  dei  CA  sono  realizzati   in
conformita' alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia
ed in coerenza con le indicazioni dei piani faunistico-venatori e dei
documenti programmatici regionali. 
  13.  Alle  riunioni  dei  comitati  di  gestione  e'   invitato   a
partecipare come uditore e senza diritto di voto un rappresentante di
ogni associazione venatoria, professionale-agricola ed  ambientalista
riconosciuta ai sensi delle norme vigenti, che ha  rappresentativita'
nel territorio dell'ATC o del CA e che non risulta gia' rappresentata
nel relativo comitato di gestione in virtu' di  quanto  disposto  dal
comma 7. Alle riunioni del  comitato  di  gestione  possono  altresi'
partecipare come uditori e senza diritto  di  voto  i  rappresentanti
delle associazioni di enti locali di cui al comma 6, lettera d),  che
non risultano gia' presenti nel  relativo  comitato  di  gestione  in
virtu' di quanto disposto dal medesimo comma 6. 
  14. Il controllo amministrativo-contabile sull'attivita' degli  ATC
e dei CA e' affidato ad un collegio dei revisori dei  conti  nominati
dal  Consiglio  regionale,  formato  da  cinque  componenti  iscritti
all'albo  ufficiale  dei  revisori,  di  cui  uno  con  funzioni   di
presidente.  La  durata  del  collegio  e'  quinquennale.  La  Giunta
regionale ne fissa i criteri e riceve dallo  stesso,  al  termine  di
ogni verifica, una dettagliata relazione. 
  15. Gli statuti, i regolamenti, le linee  guida  nonche'  qualsiasi
altra disposizione gestionale degli ATC e dei CA sono aggiornati  dai
medesimi enti alla luce delle norme  previste  nella  presente  legge
entro trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione  della  stessa nel
Bollettino Ufficiale della regione. 
  16. La Giunta regionale  predispone  un  regolamento  tipo  per  la
gestione e per  la  regolamentazione  del  prelievo  venatorio  della
tipica fauna alpina e degli ungulati selvatici negli ATC e nei CA nel
rispetto delle linee guida emanate dalla Giunta regionale sulla  base
di criteri chiari di equita' ed oggettivita'. Gli ATC e i CA adottano
il regolamento tipo e possono modificarlo, per esigenze  territoriali
e nel rispetto delle  linee  guida  della  Giunta  regionale,  previa
adeguata motivazione.