Art. 12 
 
                 Ammissione dei cacciatori negli ATC 
                e nei CA e partecipazione finanziaria 
 
  1.  La  Giunta  regionale,  sentita   la   commissione   consiliare
competente, stabilita la superficie venabile di ogni  ATC  e  CA,  in
base agli indici di densita' venatoria minima stabilita dal Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali, determina il numero
ed i criteri di ammissibilita' dei cacciatori negli ATC e nei CA. 
  2.  La  Giunta  regionale  disciplina  l'ammissione   all'esercizio
venatorio, anche temporaneo, di altri cacciatori per il  prelievo  di
determinate  specie  faunistiche  stabilite   dalla   stessa   Giunta
regionale. I cacciatori residenti in altre regioni o all'estero,  ivi
compresi i cacciatori temporanei possono essere ammessi in misura non
superiore al 5 per cento dei cacciatori ammissibili per  ogni  ATC  o
CA; tale limite non si applica per l'adesione ad ATC ed a CA  per  il
prelievo venatorio alla specie cinghiale e per il  completamento  dei
piani selettivi alla specie capriolo e puo' essere  modificato  negli
ATC fino ad un massimo del 10 per cento, su richiesta dei comitati di
gestione, dalla Giunta regionale, sentita la  commissione  consiliare
competente. 
  3. La disciplina di cui al comma 2, nel caso di prelievo  selettivo
degli ungulati, fatta eccezione per la caccia al cinghiale  e  per  i
cacciatori  residenti  in  altre  regioni,   prevede   l'obbligo   di
accompagnamento  del  cacciatore  da  parte  di  personale   esperto,
incaricato dagli ATC o dei CA territorialmente interessati, dopo aver
seguito un corso formativo  secondo  le  disposizioni  dettate  dalla
Giunta regionale. 
  4. La Giunta regionale autorizza i comitati di gestione ad  esigere
dai cacciatori ammessi  una  quota  di  partecipazione  economica  da
destinare alla gestione delle aree di caccia programmata. 
  5. Il prelievo  venatorio  nella  zona  faunistica  delle  Alpi  e'
disciplinato in maniera  particolare  e  differenziato  dalla  Giunta
regionale anzitutto al fine di  proteggere  la  caratteristica  fauna
alpina, anche nel rispetto delle consuetudini e tradizioni locali.  A
tale scopo, i CA possono limitare  il  prelievo  di  tali  specie  ai
cacciatori residenti nei comuni dello stesso CA ed anche  organizzare
il prelievo con assegnazione nominativa dei capi prelevabili e  luogo
di prelievo degli stessi, come previsto dall'art. 9, comma 8. 
  6. Possono svolgere la caccia di selezione  solo  i  cacciatori  in
possesso, al momento  della  consegna  del  tesserino  regionale,  di
attestato di partecipazione a prova di tiro rilasciato da una sezione
di tiro a segno nazionale  o  di  poligono  privato  autorizzato  con
licenza di  pubblica  sicurezza.  L'attestato  di  partecipazione  ha
validita' di trenta mesi ed e' sottoscritto dal direttore di  tiro  o
dall'istruttore di  tiro,  abilitati  a  seguito  dell'autorizzazione
prevista dagli articoli 9 e 31 della legge 18  aprile  1975,  n.  110
(norme integrative della disciplina vigente per  il  controllo  delle
armi, delle munizioni e degli esplosivi).