Art. 12 Ammissione dei cacciatori negli ATC e nei CA e partecipazione finanziaria 1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilita la superficie venabile di ogni ATC e CA, in base agli indici di densita' venatoria minima stabilita dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, determina il numero ed i criteri di ammissibilita' dei cacciatori negli ATC e nei CA. 2. La Giunta regionale disciplina l'ammissione all'esercizio venatorio, anche temporaneo, di altri cacciatori per il prelievo di determinate specie faunistiche stabilite dalla stessa Giunta regionale. I cacciatori residenti in altre regioni o all'estero, ivi compresi i cacciatori temporanei possono essere ammessi in misura non superiore al 5 per cento dei cacciatori ammissibili per ogni ATC o CA; tale limite non si applica per l'adesione ad ATC ed a CA per il prelievo venatorio alla specie cinghiale e per il completamento dei piani selettivi alla specie capriolo e puo' essere modificato negli ATC fino ad un massimo del 10 per cento, su richiesta dei comitati di gestione, dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. 3. La disciplina di cui al comma 2, nel caso di prelievo selettivo degli ungulati, fatta eccezione per la caccia al cinghiale e per i cacciatori residenti in altre regioni, prevede l'obbligo di accompagnamento del cacciatore da parte di personale esperto, incaricato dagli ATC o dei CA territorialmente interessati, dopo aver seguito un corso formativo secondo le disposizioni dettate dalla Giunta regionale. 4. La Giunta regionale autorizza i comitati di gestione ad esigere dai cacciatori ammessi una quota di partecipazione economica da destinare alla gestione delle aree di caccia programmata. 5. Il prelievo venatorio nella zona faunistica delle Alpi e' disciplinato in maniera particolare e differenziato dalla Giunta regionale anzitutto al fine di proteggere la caratteristica fauna alpina, anche nel rispetto delle consuetudini e tradizioni locali. A tale scopo, i CA possono limitare il prelievo di tali specie ai cacciatori residenti nei comuni dello stesso CA ed anche organizzare il prelievo con assegnazione nominativa dei capi prelevabili e luogo di prelievo degli stessi, come previsto dall'art. 9, comma 8. 6. Possono svolgere la caccia di selezione solo i cacciatori in possesso, al momento della consegna del tesserino regionale, di attestato di partecipazione a prova di tiro rilasciato da una sezione di tiro a segno nazionale o di poligono privato autorizzato con licenza di pubblica sicurezza. L'attestato di partecipazione ha validita' di trenta mesi ed e' sottoscritto dal direttore di tiro o dall'istruttore di tiro, abilitati a seguito dell'autorizzazione prevista dagli articoli 9 e 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi).