Art. 9 Ripartizione del territorio 1. La regione, in attuazione della legge n. 157/1992, anche al fine di realizzare uno stretto legame dei cacciatori con il territorio favorendone l'impegno ambientale e venatorio negli ATC e nei CA, determina la dimensione spaziale e faunistica di queste aree. Al medesimo scopo, nel territorio regionale e' ammessa l'adesione dei cacciatori a non piu' di due ATC o CA nel corso della medesima stagione venatoria e ad un solo CA nel caso di prelievo della tipica fauna alpina. 2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ATC e in CA di dimensioni sub-provinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali, di estensione non inferiore a cinquantamila ettari venabili. 3. E' definita zona faunistica delle Alpi la parte del territorio regionale individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina. I confini di detta zona sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con la Regione Valle d'Aosta, sentiti l'ISPRA e l'Universita' degli studi di Torino. 4. La ripartizione degli ATC e dei CA e' determinata con riferimento: a) ai comprensori faunistici omogenei, individuati a norma dell'art. 7, comma 2; b) alle esigenze specifiche di conservazione delle specie di mammiferi e di uccelli selvatici di interesse ambientale e venatorio indicate nel piano faunistico-venatorio regionale. 5. La modifica della perimetrazione degli ATC e dei CA e' deliberata dalla Giunta regionale anche sulla base di motivate richieste dei comitati di gestione degli ATC e dei CA. 6. La perimetrazione delle aree corrispondenti a ciascun ATC e CA e' effettuata dai rispettivi comitati di gestione mediante adeguata tabellazione. 7. La Giunta regionale, nei limiti posti dalla presente legge, adotta con propri provvedimenti gli atti necessari a realizzare la gestione della caccia programmata. 8. I comitati di gestione degli ATC e dei CA possono ripartire il territorio di loro competenza in distretti venatori, anche temporanei, con riferimento a determinate specie oggetto di prelievo venatorio, al fine di attuarne una piu' puntuale gestione.