Art. 9 
 
                     Ripartizione del territorio 
 
  1. La regione, in attuazione della legge n. 157/1992, anche al fine
di realizzare uno stretto legame dei  cacciatori  con  il  territorio
favorendone l'impegno ambientale e venatorio  negli  ATC  e  nei  CA,
determina la dimensione spaziale e  faunistica  di  queste  aree.  Al
medesimo scopo, nel territorio regionale e'  ammessa  l'adesione  dei
cacciatori a non piu' di due  ATC  o  CA  nel  corso  della  medesima
stagione venatoria e ad un solo CA nel caso di prelievo della  tipica
fauna alpina. 
  2. La Giunta regionale, con proprio  provvedimento,  ripartisce  il
territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata  in
ATC e in CA di dimensioni sub-provinciali, possibilmente  omogenei  e
delimitati  da  confini  naturali,  di  estensione  non  inferiore  a
cinquantamila ettari venabili. 
  3. E' definita zona faunistica delle Alpi la parte  del  territorio
regionale individuabile nella consistente presenza della tipica flora
e fauna  alpina.  I  confini  di  detta  zona  sono  determinati  con
deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con la  Regione  Valle
d'Aosta, sentiti l'ISPRA e l'Universita' degli studi di Torino. 
  4.  La  ripartizione  degli  ATC  e  dei  CA  e'  determinata   con
riferimento: 
    a)  ai  comprensori  faunistici  omogenei,  individuati  a  norma
dell'art. 7, comma 2; 
    b) alle esigenze specifiche  di  conservazione  delle  specie  di
mammiferi e di uccelli selvatici di interesse ambientale e  venatorio
indicate nel piano faunistico-venatorio regionale. 
  5.  La  modifica  della  perimetrazione  degli  ATC  e  dei  CA  e'
deliberata dalla  Giunta  regionale  anche  sulla  base  di  motivate
richieste dei comitati di gestione degli ATC e dei CA. 
  6. La perimetrazione delle aree corrispondenti a ciascun ATC  e  CA
e' effettuata dai rispettivi comitati di gestione  mediante  adeguata
tabellazione. 
  7. La Giunta regionale, nei  limiti  posti  dalla  presente  legge,
adotta con propri provvedimenti gli atti necessari  a  realizzare  la
gestione della caccia programmata. 
  8. I comitati di gestione degli ATC e dei CA possono  ripartire  il
territorio  di  loro  competenza   in   distretti   venatori,   anche
temporanei, con riferimento a determinate specie oggetto di  prelievo
venatorio, al fine di attuarne una piu' puntuale gestione.