Art. 7 
 
             Emblema del comune e distintivo del sindaco 
 
  1. Il comune puo' avere un proprio gonfalone e uno stemma. 
  2. Su proposta del comune il gonfalone e lo stemma  sono  approvati
dalla giunta provinciale, per delega della regione. La descrizione  e
il facsimile dei medesimi sono pubblicati  nel  bollettino  ufficiale
della regione. I  comuni,  che  all'entrata  in  vigore  della  legge
regionale 21 ottobre 1963, n. 29 possedevano un proprio  gonfalone  e
uno stemma, possono conservarli. 
  3. Il comune disciplina con regolamento l'uso del proprio gonfalone
e dello stemma, nonche' i casi di concessione in uso dello  stemma  a
enti o associazioni, operanti nel territorio comunale, e le  relative
modalita'. 
  4. Il sindaco e'  autorizzato  a  fregiarsi  di  un  distintivo  di
riconoscimento, accompagnato dalla tessera. 
  5. I distintivi  dei  sindaci  sono  determinati  dall'art.  7  del
decreto del presidente della giunta  regionale  12  luglio  1984,  n.
12/L.