Art. 7 Emblema del comune e distintivo del sindaco 1. Il comune puo' avere un proprio gonfalone e uno stemma. 2. Su proposta del comune il gonfalone e lo stemma sono approvati dalla giunta provinciale, per delega della regione. La descrizione e il facsimile dei medesimi sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione. I comuni, che all'entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 possedevano un proprio gonfalone e uno stemma, possono conservarli. 3. Il comune disciplina con regolamento l'uso del proprio gonfalone e dello stemma, nonche' i casi di concessione in uso dello stemma a enti o associazioni, operanti nel territorio comunale, e le relative modalita'. 4. Il sindaco e' autorizzato a fregiarsi di un distintivo di riconoscimento, accompagnato dalla tessera. 5. I distintivi dei sindaci sono determinati dall'art. 7 del decreto del presidente della giunta regionale 12 luglio 1984, n. 12/L.