Art. 10 
 
                  Esclusione dal diritto di accesso 
 
  1. Il diritto di accesso e' escluso: 
    a) nei procedimenti tributari,  per  i  quali  restano  ferme  le
particolari norme che li regolano; 
    b) nei confronti dell'attivita' diretta  all'emanazione  di  atti
normativa,  amministrativi   generali,   di   pianificazione   e   di
programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne
regolano la formazione; 
    c)  nei  procedimenti  selettivi,  nei  confronti  dei  documenti
amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale
relativi a terzi; 
    d) in tutti gli altri casi in cui la legge esclude l'accesso agli
atti. 
  2. Non sono ammissibili istanze di accesso documentale  preordinate
ad  un  controllo  generalizzato  dell'operato   dell'Amministrazione
regionale o delle sue strutture. 
  3. L'accesso non  puo'  essere  negato  ove  sia  sufficiente  fare
ricorso al potere di differimento.