Art. 10 Esclusione dal diritto di accesso 1. Il diritto di accesso e' escluso: a) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; b) nei confronti dell'attivita' diretta all'emanazione di atti normativa, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; c) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi; d) in tutti gli altri casi in cui la legge esclude l'accesso agli atti. 2. Non sono ammissibili istanze di accesso documentale preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione regionale o delle sue strutture. 3. L'accesso non puo' essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.