Art. 12 
 
                    Notifica ai controinteressati 
 
  1. Il responsabile del procedimento di accesso  e'  tenuto  a  dare
comunicazione  della  presentazione   dell'istanza   agli   eventuali
controinteressati, individuati o  facilmente  individuabili  in  base
alla   natura   del   documento   richiesto    che,    per    effetto
dell'accoglimento,  vedrebbero  pregiudicato  il  loro  diritto  alla
riservatezza. I soggetti controinteressati sono  individuati  tenendo
conto anche  degli  atti  connessi  al  documento  richiesto  di  cui
all'articolo 8, comma 2. 
  2.  La  comunicazione  e'  effettuata  mediante  mezzi   idonei   a
certificarne la provenienza e la ricezione da parte del destinatario. 
  3. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
comma 1, i controinteressati possono presentare al  responsabile  del
procedimento una motivata opposizione all'istanza di accesso  con  le
modalita' di cui all' articolo 38 del d.p.r. 445/2000 e  all'articolo
65 del d.lgs 82/2005. 
  4. Decorso inutilmente tale  termine,  l'amministrazione  regionale
provvede sull'istanza, accertata la ricezione della comunicazione  di
cui al comma 1. 
  5. Dell'eventuale mancato  accoglimento  dell'opposizione  e'  data
comunicazione al soggetto istante.