Art. 12 Notifica ai controinteressati 1. Il responsabile del procedimento di accesso e' tenuto a dare comunicazione della presentazione dell'istanza agli eventuali controinteressati, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto che, per effetto dell'accoglimento, vedrebbero pregiudicato il loro diritto alla riservatezza. I soggetti controinteressati sono individuati tenendo conto anche degli atti connessi al documento richiesto di cui all'articolo 8, comma 2. 2. La comunicazione e' effettuata mediante mezzi idonei a certificarne la provenienza e la ricezione da parte del destinatario. 3. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare al responsabile del procedimento una motivata opposizione all'istanza di accesso con le modalita' di cui all' articolo 38 del d.p.r. 445/2000 e all'articolo 65 del d.lgs 82/2005. 4. Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione regionale provvede sull'istanza, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1. 5. Dell'eventuale mancato accoglimento dell'opposizione e' data comunicazione al soggetto istante.