Art. 13 
 
            Diniego e limitazione del diritto di accesso 
 
  1.  Il  diniego  all'accesso  e'  stabilito  dal  responsabile  del
procedimento   con   determinazione   dirigenziale    trasmessa    al
richiedente, anche nel caso  in  cui  la  richiesta  sia  rivolta  ai
soggetti di cui all'articolo l, comma 3. 
  2. Nel caso in cui l'accesso sia consentito solo su una  parte  dei
contenuti dei documenti, possono  essere  rilasciate  copie  parziali
degli stessi con l'indicazione delle  parti  omesse;  le  limitazioni
all'accesso sono stabilite dal responsabile del procedimento con atto
scritto e motivato trasmesso al richiedente.