Art. 14 Differimento del diritto di accesso 1. Il differimento dell'accesso e' disposto per i documenti la cui conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. 2. Il responsabile del procedimento stabilisce il differimento, indicandone la durata, con atto scritto e motivato, trasmesso al richiedente. 3. Sino alla conclusione del procedimento l'accesso agli atti preparatori e' differito nei procedimenti relativi: a) all'assunzione di personale tramite procedure concorsuali, ad esclusione dei verbali delle Commissioni giudicatrici relativamente all'ammissione alla prove concorsuali; b) alle procedure di cui all'articolo 53 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).