Art. 14 
 
                 Differimento del diritto di accesso 
 
  1. Il differimento dell'accesso e' disposto per i documenti la  cui
conoscenza possa impedire  o  gravemente  ostacolare  lo  svolgimento
dell'azione amministrativa. 
  2. Il responsabile del  procedimento  stabilisce  il  differimento,
indicandone la durata, con atto  scritto  e  motivato,  trasmesso  al
richiedente. 
  3. Sino alla  conclusione  del  procedimento  l'accesso  agli  atti
preparatori e' differito nei procedimenti relativi: 
    a) all'assunzione di personale tramite procedure concorsuali,  ad
esclusione dei verbali delle Commissioni  giudicatrici  relativamente
all'ammissione alla prove concorsuali; 
    b) alle procedure di cui all'articolo  53  comma  2  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).