Art. 12 
 
                     Inserimento dell'art. 7-bis 
               nella legge provinciale n. 15 del 2012 
 
  1. Dopo l'art. 7 della legge provinciale n. 15 del 2012 e' inserito
il seguente: 
  «Art. 7-bis (Interventi  a  favore  del  prestatore  di  assistenza
familiare). - 1. Gli  enti  locali  e  l'Azienda  provinciale  per  i
servizi sanitari, nei limiti delle risorse disponibili, assicurano al
prestatore di assistenza familiare, anche attraverso  Spazio  argento
istituito ai sensi dall'art. 4-bis della legge provinciale 28  maggio
1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani  e  delle  persone  non
autosufficienti  o  con  gravi  disabilita'),  e  gli  altri   moduli
organizzativi integrati previsti dall'art. 21 della legge provinciale
sulla tutela della salute 2010: 
    a) l'informazione, l'orientamento e l'affiancamento  nell'accesso
ai servizi necessari ai fini assistenziali; 
    b)  la  formazione  e  l'addestramento  finalizzati  al  corretto
svolgimento del lavoro di cura; 
    c) il supporto utile a  evitare  l'isolamento  e  il  rischio  di
esaurimento, inteso come esito patologico di un processo  stressogeno
che colpisce le persone che esercitano attivita' di  cura,  nei  casi
piu' complessi anche attraverso l'attivazione di  reti  solidali,  il
supporto psicologico e  la  partecipazione  a  gruppi  di  auto-mutuo
aiuto; 
    d) l'individuazione di soluzioni condivise  nelle  situazioni  di
emergenza personale  o  assistenziale  segnalate  dal  prestatore  di
assistenza familiare, eventualmente anche  elaborando  un  piano  per
fronteggiare l'emergenza; 
    e) la messa a disposizione di servizi di sollievo; 
    f) la  partecipazione  di  operatori  sociali,  socio-sanitari  e
sanitari  a  programmi  di  aggiornamento  sui   temi   legati   alla
valorizzazione  dei  prestatori  di  assistenza  familiare   e   alla
relazione e comunicazione con essi; 
    g) l'informazione e la promozione delle  misure  di  sostegno  ai
versamenti contributivi per la previdenza integrativa e complementare
previste dalla legge regionale 18  febbraio  2005,  n.  1  (Pacchetto
famiglia  e  previdenza  sociale),  per  le  persone  che   assistono
familiari non autosufficienti. 
  2. Gli enti locali e l'Azienda provinciale per i  servizi  sanitari
possono realizzare gli interventi previsti dal comma  1  direttamente
oppure mediante accordi con le aziende provinciali per i servizi alla
persona previste dalla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 (Nuovo
ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza -
aziende  pubbliche  di  servizi  alla  persona),  o  con  i  soggetti
individuati dall'art. 3, comma 3, lettera d), della legge provinciale
27 luglio 2007, n. 13  (legge  provinciale  sulle  politiche  sociali
2007).».