Art. 13 
 
                     Modificazioni dell'art. 10 
               della legge provinciale n. 15 del 2012 
 
  1. Nel comma 1 dell'art. 10 della legge provinciale n. 15 del  2012
le parole: «con il controllo previsto dagli  articoli  4  e  7»  sono
sostituite dalle seguenti: «con il controllo  previsto  dall'art.  4.
Quando l'assegno di cura consiste in una somma di denaro, tale  somma
e' convertita, in tutto o in parte, in buoni di servizio su richiesta
della persona assistita e dei familiari o se l'UVM riscontra  che  la
persona non autosufficiente non percepisce un'assistenza adeguata.». 
  2. Alla fine del comma 3 dell'art. 10 della legge provinciale n. 15
del 2012 sono inserite le seguenti parole: «Nel caso  di  inserimento
definitivo in una struttura  socio-sanitaria  o  socio-assistenziale,
l'assegno e' sospeso dal  trentunesimo  giorno  successivo  a  quello
d'ingresso, o, se precedente,  dal  giorno  successivo  a  quello  di
raggiungimento,  nell'anno,  dei  novanta   giorni   complessivi   di
permanenza a qualsiasi titolo  nelle  strutture  previste  da  questo
comma.». 
  3.  In  caso   di   inserimento   definitivo   in   una   struttura
socio-sanitaria o socio-assistenziale avvenuto nel corso del 2018, ai
fini del computo del periodo di compatibilita' dell'assegno  di  cura
con  la  permanenza  presso   strutture   residenziali   ospedaliere,
socio-sanitarie o socio-assistenziali previsto dall'art. 10, comma 3,
della legge provinciale n. 15 del 2012, come modificato dal  comma  2
di questo articolo, sono conteggiati anche i  periodi  di  permanenza
presso le medesime strutture riferiti  all'anno  2018  e  antecedenti
alla data di entrata in vigore della presente legge. Non  si  procede
in ogni caso al recupero di somme gia' erogate alla data  di  entrata
in vigore della presente legge.