Art. 15 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. I proventi derivanti dall'applicazione  delle  sanzioni  di  cui
all'art. 13 sono introitati nel titolo 3  (Entrate  extratributarie),
tipologia 01, categoria 03 del  bilancio  di  previsione  finanziario
2018-2020. 
  2. Agli oneri di parte corrente, quantificati in euro  3.000.000,00
in termini di competenza e  di  cassa  per  l'anno  2018  e  in  euro
3.000.000,00 in termini di  sola  competenza  per  ciascun  anno  del
biennio 2019-2020, iscritti  nella  missione  11  (Soccorso  civile),
programma 11.01 (Sistema di protezione civile) per euro  2.400.000,00
e nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del  territorio  e
dell'ambiente), programma  09.05  (Aree  protette,  parchi  naturali,
protezione naturalistica e  forestazione)  per  euro  600.000,00  del
bilancio di previsione finanziario 2018-2020, si  fa  fronte  con  le
risorse finanziarie allocate nelle medesime missioni e programmi  del
bilancio di previsione finanziario 2018-2020. 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Piemonte. 
 
    Torino, 4 ottobre 2018 
 
                             CHIAMPARINO 
 
(Omissis).