Art. 6 
 
                Norme per il recupero dei sottotetti 
 
  1. Il recupero del piano sottotetto  e'  consentito  negli  edifici
esistenti purche' legittimamente realizzati da  almeno  cinque  anni;
per gli edifici realizzati  dopo  il  30  giugno  2003  tale  termine
decorre dalla data di agibilita'. Il  piano  sottotetto  puo'  essere
recuperato, in coerenza  con  le  destinazioni  d'uso  compatibili  o
complementari con quelle degli edifici interessati previste  dal  PRG
vigente, nel rispetto  dei  requisiti  tecnici  e  igienico  sanitari
richiesti dalle rispettive normative di settore. 
  2. Gli interventi edilizi finalizzati al  recupero  dei  sottotetti
esistenti avvengono senza alcuna modificazione delle altezze di colmo
e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, salvi restando gli
eventuali incrementi  consentiti  dai  PRG  vigenti,  nonche'  quelli
necessari all'efficientamento energetico. Il recupero  puo'  avvenire
anche mediante  la  previsione  di  apertura,  in  modo  conforme  ai
caratteri d'insieme, formali e strutturali, dell'originario organismo
architettonico, di  finestre,  lucernari,  abbaini  e  terrazzi,  per
assicurare l'osservanza dei requisiti di  aeroilluminazione  naturale
dei locali. Qualora  i  vani  sottostanti  il  sottotetto  possiedano
altezze interne superiori a quelle minime consentite dal decreto  del
Ministro della sanita' 5 luglio 1975 (Modificazioni  alle  istruzioni
ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza  minima  ed  ai
requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione),  e'
possibile riposizionare verso il basso l'ultimo  solaio  al  fine  di
ottenere maggiore volumetria  recuperabile  ai  fini  della  presente
legge. 
  3. L'altezza media interna, calcolata dividendo il  volume  interno
lordo per la superficie interna lorda dei locali  abitabili,  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera c), numero 1) e' fissata in non meno  di
2,40 metri; per gli spazi accessori e di servizio, indicati  all'art.
2, comma 1, lettera c), numero 2), l'altezza  e'  riducibile  a  2,20
metri;  nei  comuni  montani  e  nei  territori  montani  dei  comuni
parzialmente montani e' ammessa una riduzione dell'altezza media sino
a 2,20 metri per i locali abitabili e a  2,00  metri  per  gli  spazi
accessori e di servizio; in caso di soffitto non  orizzontale,  ferme
restando le predette altezze medie, l'altezza della parete minima non
puo' essere inferiore a 1,60 metri per i locali abitabili  e  a  1,40
metri  per  gli   spazi   accessori   e   di   servizio,   riducibili
rispettivamente a 1,40 metri e a 1,20 metri per gli edifici siti  nei
comuni montani  e  nei  territori  montani  dei  comuni  parzialmente
montani. 
  4. Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere
chiusi mediante opere  murarie  o  arredi  fissi  e  ne  puo'  essere
consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba  e  a
ripostiglio;  in  corrispondenza  delle  fonti  di  luce  diretta  la
chiusura di tali spazi non e' prescrittiva; per i locali con soffitto
a volta, l'altezza media  e'  calcolata  come  media  aritmetica  tra
l'altezza  dell'imposta  e  quella  del  colmo  della  volta  stessa,
misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino  al
5 per cento a seconda del tipo di volta. 
  5. Gli interventi di recupero di cui al presente  articolo  possono
essere consentiti solo nel caso in cui gli edifici interessati  siano
serviti dalle urbanizzazioni primarie. 
  6.  Gli  interventi  edilizi  di  cui  al  presente  articolo   non
richiedono preliminare adozione e approvazione di piano attuativo ne'
inserimento della relativa volumetria nel  programma  pluriennale  di
attuazione, ove previsto; essi sono classificati come  interventi  su
fabbricati esistenti ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettere c) e d),
della legge regionale n. 56/1977. 
  7. Il recupero dei sottotetti esistenti e'  ammesso  con  indici  o
parametri urbanistici ed edilizi superiori a quelli previsti dai  PRG
e dagli strumenti attuativi vigenti o adottati. 
  8. Il relativo titolo abilitativo comporta  la  corresponsione  del
contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione  e
al costo di costruzione, come previsto  ai  sensi  dell'art.  16  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  380/2001,  secondo  le
tariffe in vigore per le nuove costruzioni;  il  contributo  relativo
agli oneri di urbanizzazione e' calcolato sulla  volumetria  virtuale
per l'altezza di 3 metri, resa abitativa, mentre la quota relativa al
costo di costruzione e' determinata utilizzando il modello di cui  al
decreto  del  Ministro   dei   lavori   pubblici   10   maggio   1977
(determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici), assumendo
il sottotetto quale manufatto a se' stante,  virtualmente  svincolato
dal resto dell'edificio. 
  9. Il contributo di cui al comma 8 e' ridotto nella misura  del  50
per  cento  qualora  il  richiedente  provveda  a  registrare   e   a
trascrivere,  presso  la  competente   conservatoria   dei   registri
immobiliari, dichiarazione  notarile  con  la  quale  le  parti  rese
abitabili   costituiscono    pertinenza    dell'unita'    immobiliare
principale;  non  si  applicano  le  riduzioni  o  gli  esoneri   dal
contributo di costruzione  previsti  dall'art.  17  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 380/2001. 
  10. Le norme di cui al presente articolo, nei limiti  definiti  dai
comuni ai sensi dell'art. 9, prevalgono sulle disposizioni  normative
e regolamentari dei PRG e dei regolamenti edilizi vigenti.