Art. 7 Norme per il recupero funzionale dei rustici 1. Gli interventi di recupero a solo scopo residenziale dei rustici, come definiti all'art. 2, sono consentiti purche' gli edifici interessati: a) siano stati realizzati anteriormente al 1° settembre 1967; sono esclusi i capannoni agricoli realizzati con strutture prefabbricate o in cemento armato; b) siano serviti dalle opere di urbanizzazione primaria e, in particolare, siano reperiti spazi sia a parcheggio privato, in quantita' non inferiore a quella prevista per le nuove costruzioni dall'art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), sia a parcheggio pubblico, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 56/1977; e' facolta' dei comuni ammettere la monetizzazione del parcheggio pubblico ai sensi dell'art. 21, comma 4-bis, della legge regionale n. 56/1977, sempreche' il dimensionamento della dotazione esistente risulti sufficiente anche per il nuovo carico insediativo. 2. Il recupero dei rustici non serviti dalle opere di urbanizzazione primaria puo' essere consentito a condizione che i fabbricati siano in possesso dei servizi in forma diretta e autonoma, nei termini previsti dalle vigenti normative di settore. 3. Nel caso di rustici serviti da strade classificate vicinali, l'autorizzazione al recupero a fini abitativi e' subordinata all'impegno di concorrere alla relativa manutenzione sulla base della normativa vigente. 4. Nel caso di rustici ubicati su terreni in pendenza sistemati a terrazzamenti con muri di sostegno, le norme regolamentari sulle distanze dai confini e dagli altri fabbricati sono sempre derogate se dal progetto di recupero il punto piu' alto del solido emergente posto a valle risulta a quota inferiore del punto piu' basso del coronamento del muro di sostegno posto a monte; la misura e' effettuata limitatamente alla parte in cui i manufatti si fronteggiano. 5. Il rapporto di copertura riferito alle superfici dell'edificio principale e alle superfici oggetto di recupero non puo' superare il 40 per cento per ogni singolo lotto. 6. Il recupero di edifici rustici agricoli, realizzati anteriormente al 1° settembre 1967, avviene nel rispetto delle tipologie preesistenti e con l'uso di materiali tradizionali e compatibili con quelli originari. 7. Negli insediamenti storici, individuati dal PRG ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 56/1977, non possono essere oggetto di recupero le superfetazioni non coerenti con il contesto architettonico. 8. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei rustici avvengono senza alcuna modificazione delle sagome esistenti, delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, nel rispetto del decoro dei prospetti, salvi restando gli eventuali incrementi consentiti dai PRG, nonche' quelli necessari all'efficientamento energetico; gli interventi edilizi di recupero non possono comportare la demolizione del rustico esistente e la successiva ricostruzione della volumetria derivante dalla preesistente superficie utile delimitata da tamponamenti. 9. Gli interventi edilizi di cui al presente articolo sono classificati come interventi su fabbricati esistenti ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettere c) e d), della legge regionale n. 56/1977 e non richiedono preliminare adozione e approvazione di piano attuativo ne' inserimento della relativa volumetria nel programma pluriennale di attuazione, ove previsto. 10. Gli interventi di recupero di cui al presente articolo, fatta salva la facolta' di esclusione prevista all'art. 9, sono ammessi anche in deroga alle destinazioni d'uso, agli indici o parametri urbanistici ed edilizi previsti dai PRG e strumenti attuativi vigenti o adottati, fatti salvi i diritti di terzi, in particolare per quanto concerne il rispetto dei regolamenti condominiali secondo le statuizioni del codice civile. 11. Il relativo titolo abilitativo edilizio comporta la corresponsione del contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione, come previsto ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, secondo le tariffe in vigore per le nuove costruzioni, salvo quanto previsto al comma 12, esclusa ogni forma di conguaglio tra la nuova e la precedente destinazione d'uso. 12. Il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione e' calcolato sulla volumetria resa abitativa, mentre la quota relativa al costo di costruzione e' determinata applicando l'aliquota forfettaria fissa del 5 per cento ad un terzo del costo dell'intervento stimato sulla base dell'elenco prezzi adottato dal comune. 13. Il contributo di cui al comma 11 e' ridotto nella misura del 50 per cento, qualora il richiedente provveda a registrare e a trascrivere, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, dichiarazione notarile con la quale le parti rese abitabili costituiscano un ampliamento dell'unita' immobiliare preesistente; non si applicano le riduzioni o gli esoneri dal contributo di costruzione previsti dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. 14. Le norme di cui al presente articolo, nei limiti definiti dai comuni ai sensi dell'art. 9, prevalgono sulle disposizioni normative e regolamentari dei PRG e dei regolamenti edilizi vigenti.