Art. 7 
 
            Norme per il recupero funzionale dei rustici 
 
  1. Gli  interventi  di  recupero  a  solo  scopo  residenziale  dei
rustici, come  definiti  all'art.  2,  sono  consentiti  purche'  gli
edifici interessati: 
    a) siano stati realizzati anteriormente  al  1°  settembre  1967;
sono  esclusi  i  capannoni   agricoli   realizzati   con   strutture
prefabbricate o in cemento armato; 
    b) siano serviti dalle opere di  urbanizzazione  primaria  e,  in
particolare, siano  reperiti  spazi  sia  a  parcheggio  privato,  in
quantita' non inferiore a quella prevista per  le  nuove  costruzioni
dall'art. 41-sexies della  legge  17  agosto  1942,  n.  1150  (Legge
urbanistica), sia a parcheggio pubblico, ai sensi dell'art. 21  della
legge regionale n. 56/1977;  e'  facolta'  dei  comuni  ammettere  la
monetizzazione del parcheggio pubblico ai sensi dell'art.  21,  comma
4-bis,   della   legge   regionale   n.   56/1977,   sempreche'    il
dimensionamento della dotazione esistente risulti  sufficiente  anche
per il nuovo carico insediativo. 
  2.  Il  recupero  dei  rustici   non   serviti   dalle   opere   di
urbanizzazione primaria puo' essere consentito  a  condizione  che  i
fabbricati siano in possesso dei servizi in forma diretta e autonoma,
nei termini previsti dalle vigenti normative di settore. 
  3. Nel caso di rustici serviti  da  strade  classificate  vicinali,
l'autorizzazione  al  recupero  a  fini  abitativi   e'   subordinata
all'impegno di concorrere alla relativa manutenzione sulla base della
normativa vigente. 
  4. Nel caso di rustici ubicati su terreni in pendenza  sistemati  a
terrazzamenti con muri di  sostegno,  le  norme  regolamentari  sulle
distanze dai confini e dagli altri fabbricati sono sempre derogate se
dal progetto di recupero il punto  piu'  alto  del  solido  emergente
posto a valle risulta a quota inferiore  del  punto  piu'  basso  del
coronamento del  muro  di  sostegno  posto  a  monte;  la  misura  e'
effettuata  limitatamente  alla  parte  in   cui   i   manufatti   si
fronteggiano. 
  5. Il rapporto di copertura riferito alle  superfici  dell'edificio
principale e alle superfici oggetto di recupero non puo' superare  il
40 per cento per ogni singolo lotto. 
  6.  Il   recupero   di   edifici   rustici   agricoli,   realizzati
anteriormente al  1°  settembre  1967,  avviene  nel  rispetto  delle
tipologie preesistenti  e  con  l'uso  di  materiali  tradizionali  e
compatibili con quelli originari. 
  7.  Negli  insediamenti  storici,  individuati  dal  PRG  ai  sensi
dell'art. 24 della legge regionale  n. 56/1977,  non  possono  essere
oggetto di recupero le superfetazioni non coerenti  con  il  contesto
architettonico. 
  8. Gli interventi  edilizi  finalizzati  al  recupero  dei  rustici
avvengono senza alcuna modificazione delle  sagome  esistenti,  delle
altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza  delle  falde,
nel rispetto del decoro dei prospetti, salvi restando  gli  eventuali
incrementi   consentiti   dai   PRG,   nonche'    quelli    necessari
all'efficientamento energetico; gli interventi  edilizi  di  recupero
non possono comportare la demolizione  del  rustico  esistente  e  la
successiva   ricostruzione   della   volumetria    derivante    dalla
preesistente superficie utile delimitata da tamponamenti. 
  9.  Gli  interventi  edilizi  di  cui  al  presente  articolo  sono
classificati  come  interventi  su  fabbricati  esistenti  ai   sensi
dell'art. 13, comma 3, lettere c) e  d),  della  legge  regionale  n.
56/1977 e non richiedono preliminare adozione e approvazione di piano
attuativo ne' inserimento della  relativa  volumetria  nel  programma
pluriennale di attuazione, ove previsto. 
  10. Gli interventi di recupero di cui al presente  articolo,  fatta
salva la facolta' di esclusione prevista  all'art.  9,  sono  ammessi
anche in deroga alle destinazioni  d'uso,  agli  indici  o  parametri
urbanistici ed edilizi previsti dai PRG e strumenti attuativi vigenti
o adottati, fatti salvi i diritti di terzi, in particolare per quanto
concerne  il  rispetto  dei  regolamenti  condominiali   secondo   le
statuizioni del codice civile. 
  11.  Il  relativo   titolo   abilitativo   edilizio   comporta   la
corresponsione del contributo commisurato all'incidenza  degli  oneri
di urbanizzazione e al costo di costruzione, come previsto  ai  sensi
dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001,
secondo le tariffe in vigore per le nuove costruzioni,  salvo  quanto
previsto al comma 12, esclusa ogni forma di conguaglio tra la nuova e
la precedente destinazione d'uso. 
  12.  Il  contributo  relativo  agli  oneri  di  urbanizzazione   e'
calcolato sulla volumetria resa abitativa, mentre la  quota  relativa
al  costo  di  costruzione  e'  determinata   applicando   l'aliquota
forfettaria  fissa  del  5  per  cento  ad   un   terzo   del   costo
dell'intervento stimato sulla base dell'elenco  prezzi  adottato  dal
comune. 
  13. Il contributo di cui al comma 11 e' ridotto nella misura del 50
per  cento,  qualora  il  richiedente  provveda  a  registrare  e   a
trascrivere,  presso  la  competente   conservatoria   dei   registri
immobiliari, dichiarazione  notarile  con  la  quale  le  parti  rese
abitabili  costituiscano  un  ampliamento   dell'unita'   immobiliare
preesistente; non  si  applicano  le  riduzioni  o  gli  esoneri  dal
contributo di costruzione  previsti  dall'art.  17  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 380/2001. 
  14. Le norme di cui al presente articolo, nei limiti  definiti  dai
comuni ai sensi dell'art. 9, prevalgono sulle disposizioni  normative
e regolamentari dei PRG e dei regolamenti edilizi vigenti.