Art. 8 Norme per la decostruzione 1. Gli edifici localizzati in zona agricola e realizzati dopo il 1950, legittimi alla data della richiesta d'intervento, possono essere oggetto di demolizione con il recupero della capacita' edificatoria pari al 25 per cento della superficie esistente, utilizzabile in altra area urbanizzata dello stesso comune, previa variante urbanistica semplificata, approvata ai sensi dell'art. 17-bis, comma 5, della legge regionale n. 56/1977; tale capacita' puo' essere riallocata con incremento dell'indice di edificabilita' di zona. 2. Gli interventi di cui al comma 1 comprendono la completa riqualificazione ambientale e la rinaturalizzazione dell'area di attuale insediamento del volume decostruito, comprensivo delle pertinenze.