Art. 8 
 
                     Norme per la decostruzione 
 
  1. Gli edifici localizzati in zona agricola e  realizzati  dopo  il
1950, legittimi  alla  data  della  richiesta  d'intervento,  possono
essere  oggetto  di  demolizione  con  il  recupero  della  capacita'
edificatoria  pari  al  25  per  cento  della  superficie  esistente,
utilizzabile in altra area urbanizzata dello  stesso  comune,  previa
variante  urbanistica  semplificata,  approvata  ai  sensi  dell'art.
17-bis, comma 5, della legge regionale  n.  56/1977;  tale  capacita'
puo' essere riallocata con incremento dell'indice  di  edificabilita'
di zona. 
  2. Gli interventi  di  cui  al  comma  1  comprendono  la  completa
riqualificazione ambientale  e  la  rinaturalizzazione  dell'area  di
attuale  insediamento  del  volume  decostruito,  comprensivo   delle
pertinenze.