Art. 9 
 
                         Competenze comunali 
 
  1. Con motivata deliberazione  del  consiglio  comunale,  i  comuni
possono   disporre   l'esclusione    di    parti    del    territorio
dall'applicazione delle norme di  cui  al  presente  capo,  anche  in
relazione alle caratteristiche del  contesto  paesaggistico,  nonche'
del tessuto urbanistico ed  edilizio  esistente,  alle  problematiche
idrogeologiche, geomorfologiche, idrauliche e sismiche.