Art. 11
Piano regionale di gestione
dei rifiuti (P.R.G.R.)
1. La pianificazione regionale costituisce il quadro di riferimento
unitario per tutti i livelli di pianificazione e di programmazione
degli interventi, anche con riferimento alla programmazione
impiantistica e alla gestione dei flussi di rifiuti, fissa le misure
e le azioni volte al conseguimento delle finalita' della presente
legge.
2. Il P.R.G.R. persegue l'obiettivo della riduzione della quantita'
di rifiuti prodotti e dell'effettivo recupero di materia ed energia e
promuove la gestione sostenibile dei rifiuti e l'innovazione
tecnologica.
3. Il P.R.G.R. e' elaborato secondo logiche di programmazione
integrata, protezione ambientale, sicurezza ed economicita' ed in
base a criteri di flessibilita' del sistema di recupero e
smaltimento.
4. Il P.R.G.R. prevede, tra l'altro, la metodologia di calcolo e
verifica delle percentuali di raccolta differenziata ai sensi della
legge n. 221/2015 e sulla base delle Linee guida emanate con decreto
ministeriale 26 maggio 2016.
5. Il P.R.G.R. definisce il fabbisogno gestionale di recupero e
smaltimento dei rifiuti, anche al fine di rispettare il principio di
prossimita', valorizzando al massimo gli impianti gia' esistenti in
conformita' con la gerarchia europea dei rifiuti e tendendo
progressivamente ad azzerare i flussi di rifiuto destinati alla
discarica.
6. Sono parte integrante del P.R.G.R. il piano per la bonifica
delle aree inquinate ed il piano per la protezione dell'ambiente, di
decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa
dai pericoli derivanti dall'amianto.
7. Il P.R.G.R. e' strumento dinamico che opera, attraverso una
continua azione di monitoraggio, di programmazione e realizzazione di
interventi e di individuazione e attuazione di misure finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 11 .decreto; in
attuazione dei commi 3 e seguenti del sopra citato art. 181, il piano
regionale di gestione dei rifiuti fissa gli obiettivi di raccolta
differenziata e recupero dei rifiuti, stabilisce misure di sostegno
insieme ad un sistema di premialita' per quei comuni che
contribuiscono a conseguire gli obiettivi ed i target stabiliti.
8. La Giunta regionale presenta ogni due anni al Consiglio
regionale una relazione che illustra gli esiti dell'azione di
monitoraggio e l'eventuale programma di attivita' per le annualita'
successive. Il Consiglio regionale, sulla base della relazione
presentata, formula direttive e indirizzi per l'ulteriore attivita'
di competenza della Giunta regionale finalizzata all'attuazione del
Piano regionale.
9. Il P.R.G.R. sezione rifiuti urbani e' sottoposto alla
valutazione della necessita' di aggiornamento complessivo secondo le
disposizioni previste dalla normativa nazionale di settore.
10. Le disposizioni del P.R.G.R. trovano piena ed immediata
osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e
privati e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei
vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi
attuativi.