Art. 12
Procedure per l'approvazione
del Piano regionale di gestione dei rifiuti
1. Il P.R.G.R. e' sottoposto a Valutazione ambientale strategica,
ai sensi dell'art. 6 comma 1 del decreto.
2. La Giunta regionale adotta il P.R.G.R. e lo propone al Consiglio
regionale per la sua approvazione.
3. Il P.R.G.R. entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
4. Il P.R.G.R. puo' essere adottato e approvato anche per
specifiche sezioni, qualora situazioni particolari lo rendano
necessario.
5. Tenuto conto della dinamicita' del P.R.G.R. e della necessita'
di adeguare il medesimo alle nuove disposizioni in ambito comunitario
e nazionale, le modifiche e gli adeguamenti conseguenti
all'evoluzione normativa e l'aggiornamento delle informazioni per
aspetti meramente tecnici sono effettuati dalla Giunta regionale con
proprio provvedimento, sentita la Commissione consiliare competente,
verificata l'assoggettabilita' a VAS.