Art. 14
Criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla
localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei
rifiuti.
1. La Regione, nel rispetto dei criteri di cui all' art. 195, comma
1, lettera p) del decreto, definisce i criteri per la individuazione,
da parte delle province, delle aree e dei siti non idonei alla
localizzazione delle diverse tipologie di impianto di smaltimento e
di recupero dei rifiuti, nonche' la definizione dei criteri per
l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento,
tenendo conto dei vigenti strumenti di pianificazione ambientale,
territoriale e paesaggistica.
2. La definizione dei criteri di cui al comma 1 tiene conto delle
seguenti esigenze:
a) tutela dell'ambiente, della salute, del paesaggio e del
patrimonio storico-culturale, artistico e archeologico, connessi alle
caratteristiche intrinseche del territorio e dei siti;
b) differenziazione dei fattori di localizzazione in rapporto
alle specifiche tipologie di impianto;
c) diversificazione del grado di fattibilita' degli interventi
secondo fattori escludenti e penalizzanti.
3. Il termine fattore escludente indica la subitanea non idoneita'
delle aree alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di
recupero dei rifiuti, il termine fattore penalizzante rende
necessario ulteriori approfondimenti per valutare la realizzabilita'
degli interventi in relazione a specifici usi del suolo e alle
caratteristiche morfologiche dell'area.
4. I criteri definiti nel presente articolo possono essere
integrati dal P.R.G.R. di cui all'art. 11 e sono applicati dalle
province e da EGRIB, nei piani di rispettiva competenza.
5. Nelle more dell'approvazione del Piano strutturale provinciale
di cui all'art. 13 della legge regionale n. 23/1999 le province nel
rispetto dei principi di leale collaborazione, con delibera di
Consiglio provinciale, sulla base dei criteri di cui al comma I
individuano le aree non idonee alla localizzazione delle diverse
tipologie di impianto di recupero e smaltimento rifiuti; la proposta
di DCP e' trasmessa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, alle commissioni consiliari regionali, che
esprimono il parere consultivo nei successivi trenta giorni, ed
adottata complessivamente entro centoventi giorni dall'entrata in
vigore della presente legge. Trascorso infruttuosamente tale termine,
provvede la Regione. L'attivita' di pianificazione di cui al presente
comma non e' soggetto a VAS.
6. I comuni possono motivatamente proporre ulteriori aree non
idonee o ampliare le distanze minime previste nei criteri contenuti
nell'allegato «A» di cui si deve tener conto in fase di realizzazione
degli impianti, ove consentiti.
7. La localizzazione di nuovi impianti e' subordinata alla verifica
della possibilita', nel rispetto dei criteri e degli indirizzi
fissati dal P.R.G.R. e di quelli indicati nel presente articolo, del
potenziamento, della ristrutturazione o della riconversione di quelli
gia' esistenti, al fine di evitare il consumo di nuovo suolo ed i
relativi impatti su ambiente e territorio.
8. I Consorzi per lo sviluppo industriale, entro trenta giorni
dalla entrata in vigore della presente legge, sono tenuti alla
redazione o all'aggiornamento del regolamento per disciplinare
l'insediamento di impianti inerenti il ciclo integrato dei rifiuti in
conformita' alle diposizioni introdotte dal P.R.G.R., tenendo conto
di categorie funzionali omogenee tra loro compatibili e favorendo una
specializzazione industriale dell'area.
9. I criteri di cui al comma 1 sono riportati nell'allegato A della
presente legge.