Art. 17
Principi per l'autorizzazione alla realizzazione di impianti dedicati
allo smaltimento o al trattamento o al recupero dei rifiuti nel
territorio regionale.
1. Fermo restando i principi di cui al precedente art. 2, sono
ammesse iniziative pubbliche e private nel campo dello smaltimento,
trattamento e recupero rifiuti urbani e speciali.
2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere autorizzate
previa verifica del rispetto delle procedure previste dal decreto e
dei seguenti principi in attuazione dell'art. 16 della direttiva
2008/98/CE e dell'art. 182-bis del decreto legislativo n. 152/06 e
s.m.i.:
a) autosufficienza;
b) prossimita', in ambito regionale, per le attivita' di
smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti speciali e dei rifiuti
provenienti da raccolta differenziata, presso l'impianto idoneo piu'
vicino al luogo di produzione o raccolta, al fine di ridurre i
movimenti degli stessi, tenendo conto del contesto geografico o della
necessita' di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
c) equa distribuzione territoriale delle iniziative al fine di
non gravare sulle componenti ambientali e sociali del contesto
territoriale di riferimento, tenendo conto dell'impiantistica
esistente e programmata e delle criticita' sulle matrici ambientali
derivanti dall'effetto cumulo delle iniziative nello stesso contesto
territoriale;
d) conformita' con le previsioni del P.R.G.R. e coerenza con i
fabbisogni complessivi previsti nel P.R.G.R. sia per i rifiuti urbani
che speciali.
3. I nuovi impianti e gli ampliamenti di quelli esistenti devono
essere autorizzati in conformita' con le Best Available Techniques ai
sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l-ter del decreto.
4. Gli impianti esistenti o autorizzati all'esercizio alla data in
entrata in vigore della presente legge continuano ad esercitare o
avviano l'esercizio alle condizioni per le quali sono stati
autorizzati.
5. In caso di interventi su impianti esistenti e' consentito il
rilascio di nuova autorizzazione finalizzata all'ampliamento e/o al
revamping degli stessi impianti, a prescindere dai criteri di
localizzazione di cui al precedente art. 14, purche' coerenti con le
previsioni del P.R.G.R. e della presente legge, a condizione che gli
stessi impianti non costituiscano, anche mediante l'adozione di
specifiche misure collettive, rischi sanitari ed ambientali in
relazione alle caratteristiche del luogo.
6. Sono improcedibili le istanze di autorizzazione relative alle
nuove attivita' destinate allo smaltimento, trattamento e/o recupero
dei rifiuti urbani, frazioni di rifiuti urbani, rifiuti speciali
anche contenenti amianto, non conformi alle previsioni del P.R.G.R.
7. Sono procedibili le istanze relative ad impianti esclusivamente
di recupero di materia che dimostrino, con specifica analisi, il
rispetto del principio di prossimita' come definito al precedente
art. 2, commi 3 e 4. Tali istanze sono ammissibili solo quando la
produzione degli scarti di processo e' minore dell'otto per cento e
quando almeno il settanta per cento della capacita' impiantistica e'
dedicata a soddisfare i fabbisogni regionali.
8. Le istanze relative ad ogni attivita' di smaltimento, recupero e
trattamento rifiuti sono soggette alla preventiva verifica di
conformita' al P.R.G.R. da parte dell'Ufficio regionale, competente
in materia di pianificazione e gestione dei rifiuti, che esprime
valutazione motivata e vincolante in merito alla loro procedibilita',
per i rispettivi procedimenti autorizzatori e di verifica della
compatibilita' ambientale, ai sensi dei procedenti commi. La
valutazione e' resa entro il termine di sessanta giorni dalla
presentazione dell'istanza e secondo le modalita' dell'art. 17 della
legge n. 241/1990. La valutazione resa ai sensi del presente comma
non produce alcun altro effetto giuridico nei successivi procedimenti
autorizzatori.
9. Per le autorizzazioni di cui al presente articolo si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 26 e 29.
10. In attuazione della gerarchia comunitaria di gestione dei
rifiuti di cui all'art. 179 del decreto, la verifica di
assoggettabilita' alla VIA e/o la valutazione di impatto ambientale
di un progetto di nuovo impianto di trattamento e/o recupero dei
rifiuti urbani speciali, ovvero di ampliamento di quelli esistenti,
deve prioritariamente effettuare un'analisi puntuale circa la
necessita' di un fabbisogno di trattamento ulteriore rispetto al
fabbisogno regionale.