Art. 11 
 
                         Assetto degli enti 
                  del Servizio sanitario regionale 
 
  1. L'Azienda regionale di coordinamento per  la  salute,  con  sede
legale a Udine, dal 1° gennaio 2019,  data  della  sua  costituzione,
succede nel patrimonio e nelle funzioni  dell'Ente  per  la  gestione
accentrata dei servizi  condivisi  di  cui  all'art.  7  della  legge
regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale
e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme  in  materia
di programmazione sanitaria e sociosanitaria). 
  2. All'Azienda  regionale  di  coordinamento  per  la  salute  sono
trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi  compresi
quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Ente per la
gestione accentrata dei servizi condivisi. 
  3. L'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 «Friuli  Occidentale»,
con sede legale a Pordenone, con la medesima  decorrenza  di  cui  ai
commi 4 e 6, viene denominata «Azienda sanitaria Friuli-Occidentale». 
  4. L'Azienda sanitaria universitaria Giuliano  Isontina,  con  sede
legale a Trieste, dalla data della sua costituzione, che  interverra'
entro il 1° gennaio 2020, succede: 
    a) nel patrimonio dell'Azienda sanitaria universitaria  integrata
di Trieste; 
    b)  in  parte  del  patrimonio  dell'Azienda   per   l'assistenza
sanitaria n. 2 «Bassa Friulana-Isontina»  determinata,  relativamente
al livello assistenza ospedaliera, dalle sedi ospedaliere di  Gorizia
e Monfalcone e, relativamente al  livello  prevenzione  collettiva  e
sanita' pubblica nonche' al livello  assistenza  distrettuale,  dalle
strutture operanti nell'ambito del  distretto  alto  isontino  e  del
distretto basso isontino. 
  5.  All'Azienda  sanitaria  universitaria  Giuliano  Isontina  sono
trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi  compresi
quelli derivanti dai rapporti di  lavoro,  facenti  capo  all'Azienda
sanitaria  universitaria  integrata  di  Trieste  e  all'Azienda  per
l'assistenza sanitaria n. 2 «Bassa Friulana-Isontina»,  in  relazione
alle funzioni connesse ai livelli di assistenza come  individuati  al
comma 4. 
  6. L'Azienda sanitaria  universitaria  Friuli  Centrale,  con  sede
legale a Udine, dalla data della sua  costituzione,  che  interverra'
entro il 1° gennaio 2020, succede: 
    a) nel patrimonio dell'Azienda sanitaria universitaria  integrata
di Udine; 
    b)  in  parte  del  patrimonio  dell'Azienda   per   l'assistenza
sanitaria n. 2 «Bassa Friulana-Isontina»  determinata,  relativamente
al livello assistenza ospedaliera, dalle sedi ospedaliere di Latisana
e Palmanova e, relativamente  al  livello  prevenzione  collettiva  e
sanita' pubblica nonche' al livello  assistenza  distrettuale,  dalle
strutture operanti nell'ambito del  distretto  est  e  del  distretto
ovest; 
    c) nel patrimonio dell'Azienda per l'assistenza  sanitaria  n.  3
«Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli». 
  7.  All'Azienda  sanitaria  universitaria  Friuli   centrale   sono
trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi  compresi
quelli derivanti dai rapporti di  lavoro,  facenti  capo  all'Azienda
sanitaria  universitaria  integrata   di   Udine,   all'Azienda   per
l'assistenza sanitaria n. 2  «Bassa  Friulana-Isontina»,  all'Azienda
per l'assistenza sanitaria n. 3 «Alto Friuli-Collinare-Medio  Friuli»
in relazione alle funzioni connesse ai  livelli  di  assistenza  come
individuati al comma 6. 
  8. Dalla data di costituzione dei nuovi enti  di  cui  all'art.  3,
comma 1, lettere a), c) e d), sono contestualmente soppressi: 
    a) l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi di cui
all'art. 7 della legge regionale n. 17/2014; 
    b)   l'Azienda   per   i   servizi   sanitari   n.    2    «Bassa
Friulana-Isontina» di cui all' art. 5, comma  1,  lettera  b),  della
legge regionale n. 17/2014; 
    c)   l'Azienda   per   i   servizi   sanitari    n.    3    «Alto
Friuli-Collinare-Medio Friuli» di cui all'art. 5,  comma  1,  lettera
c), della legge regionale n. 17/2014; 
    d) l'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste di  cui
all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 17/2014; 
    e) l'Azienda sanitaria universitaria integrata di  Udine  di  cui
all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 17/2014.