Art. 6 
 
           Articolazione delle aziende sanitarie regionali 
 
  1. Le Aziende sanitarie regionali di cui all'art. 3, attraverso  le
relative strutture, erogano le prestazioni per assicurare i  seguenti
livelli di assistenza: 
    a) prevenzione collettiva e sanita' pubblica; 
    b) assistenza distrettuale; 
    c) assistenza ospedaliera. 
  2. Le Aziende di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c) e  d),  ai
sensi  dell'art.  3-quater  del  decreto  legislativo  n.   502/1992,
articolano i relativi ambiti territoriali  in  distretti  individuati
dal relativo organo di vertice, previo parere obbligatorio dei comuni
coinvolti da rendersi nel termine perentorio di trenta  giorni  dalla
richiesta, garantendo una popolazione minima di almeno  cinquantamila
abitanti. Sono concesse deroghe al  limite  minimo  per  i  distretti
delle zone montane,  dei  comuni  turistici  e  delle  zone  a  bassa
densita' della popolazione residente. 
  3. Il territorio  di  competenza  del  distretto  coincide  con  il
territorio dell'ambito del Servizio  sociale  dei  comuni,  o  ne  e'
multiplo; qualora detto ambito  abbia  una  popolazione  superiore  a
200.000 abitanti, il territorio di competenza  del  distretto  potra'
costituirne frazione.