Art. 6 Articolazione delle aziende sanitarie regionali 1. Le Aziende sanitarie regionali di cui all'art. 3, attraverso le relative strutture, erogano le prestazioni per assicurare i seguenti livelli di assistenza: a) prevenzione collettiva e sanita' pubblica; b) assistenza distrettuale; c) assistenza ospedaliera. 2. Le Aziende di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d), ai sensi dell'art. 3-quater del decreto legislativo n. 502/1992, articolano i relativi ambiti territoriali in distretti individuati dal relativo organo di vertice, previo parere obbligatorio dei comuni coinvolti da rendersi nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, garantendo una popolazione minima di almeno cinquantamila abitanti. Sono concesse deroghe al limite minimo per i distretti delle zone montane, dei comuni turistici e delle zone a bassa densita' della popolazione residente. 3. Il territorio di competenza del distretto coincide con il territorio dell'ambito del Servizio sociale dei comuni, o ne e' multiplo; qualora detto ambito abbia una popolazione superiore a 200.000 abitanti, il territorio di competenza del distretto potra' costituirne frazione.