Art. 7 
 
                       Conferenze dei sindaci 
 
  1. I comuni rientranti nel territorio  di  competenza  di  ciascuna
azienda di cui all'art. 3, comma  1,  attraverso  la  Conferenza  dei
sindaci, ai sensi dell' art. 3, comma 14, del decreto legislativo  n.
502/1992, esprimono i  bisogni  di  salute  della  popolazione  delle
comunita' locali alla Regione e al Consiglio delle  autonomie  locali
che esercita le funzioni di Conferenza permanente di cui all'art.  2,
comma 2-bis, del decreto legislativo n. 502/1992, ai sensi di  quanto
disposto dall'art. 9 della legge regionale  22  maggio  2015,  n.  12
(Disciplina del Consiglio delle autonomie locali  del  Friuli-Venezia
Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale n.  26/2014  in
materia di riordino del  sistema  Regione-autonomie  locali  e  altre
norme urgenti in materia di autonomie locali). 
  2. Ciascuna conferenza dei sindaci di cui al  comma  1  puo'  agire
tramite rappresentanze di sindaci costituite su due livelli: 
    a) competenza territoriale dell'azienda, denominata area vasta; 
    b) competenza territoriale di distretto. 
  3. La composizione delle rappresentanze viene definita da  ciascuna
conferenza dei sindaci che determina anche le modalita' di  esercizio
delle relative funzioni,  con  regolamento  approvato  a  maggioranza
assoluta dei sindaci. 
  4. Le conferenze dei sindaci di cui al comma 1: 
    a) esercitano le funzioni  di  cui  all'art.  3,  comma  14,  del
decreto legislativo n. 502/1992; 
    b) esercitano le funzioni di cui agli  articoli  16  e  20  della
legge regionale  19  dicembre  1996,  n.  49  (Norme  in  materia  di
programmazione,  contabilita'  e  controllo  del  Servizio  sanitario
regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria); 
    c) esercitano le funzioni di cui all'art. 2, comma 5, del decreto
legislativo n. 171/2016; 
    d) esprimono il parere sulla nomina  del  direttore  dei  servizi
sociosanitari, entro il termine perentorio di quindici  giorni  dalla
richiesta.