Art. 8 Direzione strategica aziendale 1. La direzione strategica degli enti di cui all'art. 3 e' costituita come di seguito: a) per l'Azienda regionale di coordinamento per la salute, dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dai direttori di struttura individuati nel relativo atto aziendale. In relazione all'attribuzione di funzioni sanitarie accentrate, la direzione strategica e' costituita anche dal direttore sanitario e dal direttore dei servizi sociosanitari; b) per l'Azienda sanitaria Friuli occidentale e per le Aziende sanitarie universitarie, dal direttore generale, dal direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dal direttore dei servizi sociosanitari; c) per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dal direttore generale, dal direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dal direttore scientifico. 2. Al direttore dei servizi sociosanitari si applicano, con riferimento al trattamento giuridico, economico e previdenziale, le norme previste per il direttore amministrativo o per il direttore sanitario in quanto compatibili. 3. Il direttore dei servizi sociosanitari tiene costantemente i rapporti con la Conferenza dei sindaci. 4. Il direttore dei servizi sociosanitari, nominato previo parere della Conferenza dei sindaci di cui all'art. 7: a) coadiuva il direttore generale nell'esercizio del proprio mandato in relazione alle funzioni e alle attivita' di carattere sociosanitario; b) partecipa, unitamente al direttore amministrativo, al direttore sanitario e al direttore generale, che ne ha la responsabilita', alla direzione dell'azienda sanitaria, e assume diretta responsabilita' delle funzioni attribuite alla sua competenza concorrendo, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale; c) assicura funzioni di direzione delle attivita' e dei servizi socio-assistenziali qualora l'azienda sanitaria ne assuma la gestione su delega dei comuni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992; d) assicura funzioni di vigilanza e coordinamento delle funzioni garantite dai distretti. 5. Gli incarichi di direttore generale, amministrativo, sanitario e dei servizi sociosanitari sono conferiti ai sensi del decreto legislativo n. 171/2016.