Art. 8 
 
                   Direzione strategica aziendale 
 
  1. La  direzione  strategica  degli  enti  di  cui  all'art.  3  e'
costituita come di seguito: 
    a) per l'Azienda regionale di coordinamento per  la  salute,  dal
direttore generale, dal direttore amministrativo e dai  direttori  di
struttura individuati  nel  relativo  atto  aziendale.  In  relazione
all'attribuzione  di  funzioni  sanitarie  accentrate,  la  direzione
strategica  e'  costituita  anche  dal  direttore  sanitario  e   dal
direttore dei servizi sociosanitari; 
    b) per l'Azienda sanitaria Friuli occidentale e  per  le  Aziende
sanitarie  universitarie,  dal  direttore  generale,  dal   direttore
amministrativo, dal direttore sanitario e dal direttore  dei  servizi
sociosanitari; 
    c) per gli Istituti di ricovero e cura a  carattere  scientifico,
dal direttore generale, dal direttore amministrativo,  dal  direttore
sanitario e dal direttore scientifico. 
  2.  Al  direttore  dei  servizi  sociosanitari  si  applicano,  con
riferimento al trattamento giuridico, economico e  previdenziale,  le
norme previste per il direttore amministrativo  o  per  il  direttore
sanitario in quanto compatibili. 
  3. Il direttore dei servizi  sociosanitari  tiene  costantemente  i
rapporti con la Conferenza dei sindaci. 
  4. Il direttore dei servizi sociosanitari, nominato  previo  parere
della Conferenza dei sindaci di cui all'art. 7: 
    a) coadiuva il  direttore  generale  nell'esercizio  del  proprio
mandato in relazione alle funzioni  e  alle  attivita'  di  carattere
sociosanitario; 
    b)  partecipa,  unitamente  al   direttore   amministrativo,   al
direttore  sanitario  e  al  direttore  generale,  che   ne   ha   la
responsabilita', alla  direzione  dell'azienda  sanitaria,  e  assume
diretta responsabilita' delle funzioni attribuite alla sua competenza
concorrendo, con la  formulazione  di  proposte  e  di  pareri,  alla
formazione delle decisioni della direzione generale; 
    c) assicura funzioni di direzione delle attivita' e  dei  servizi
socio-assistenziali qualora l'azienda sanitaria ne assuma la gestione
su delega dei comuni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3,  comma
3, del decreto legislativo n. 502/1992; 
    d) assicura funzioni di vigilanza e coordinamento delle  funzioni
garantite dai distretti. 
  5. Gli incarichi di direttore generale, amministrativo, sanitario e
dei  servizi  sociosanitari  sono  conferiti  ai  sensi  del  decreto
legislativo n. 171/2016.