Art. 9 
 
                         Strutture aziendali 
 
  1. Il modello ordinario di gestione operativa delle attivita' degli
enti del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 17-bis  del
decreto legislativo N. 502/1992, e'  l'organizzazione  dipartimentale
delle strutture aziendali. 
  2. Le strutture  aziendali,  qualificate  in  strutture  complesse,
semplici   e   piattaforme    assistenziali,    sono    articolazioni
organizzative  individuate  in  relazione  alla   omogeneita'   della
disciplina di riferimento, alle relative funzioni e  alle  dimensioni
del bacino di utenti, e ad esse sono  attribuite,  attraverso  l'atto
aziendale,   responsabilita'    professionali    e    responsabilita'
gestionali. Piu' strutture aziendali  costituiscono  un  Dipartimento
clinico, gestionale o funzionale. 
  3. Le strutture di cui al comma 2 concorrono al perseguimento degli
obiettivi di salute anche per assicurare unitarieta' negli interventi
e nella continuita' assistenziale. 
  4. L'assistenza e' organizzata secondo il modello «hub and spoke» e
secondo il principio delle reti  cliniche.  L'attivita'  dei  presidi
ospedalieri hub e' integrata e coordinata con l'attivita' dei presidi
ospedalieri spoke. I presidi, sia  hub  che  spoke,  sono  dotati  di
autonomia  organizzativa,  gestionale  e   contabile,   con   proprio
dirigente amministrativo di presidio e dirigente medico di  presidio,
ai sensi dell' art. 4, comma 9, del decreto legislativo 502/1992 ,  e
sono organizzati in centri di costo e di responsabilita', nell'ambito
di  quanto  definito  nell'atto  aziendale.  Le   sedi   ospedaliere,
articolazioni dei presidi, sono dotate  di  autonomia  organizzativa,
gestionale  e  contabile,  con  proprio  dirigente  medico  di   sede
ospedaliera,  e  sono  organizzate  in   centri   di   costo   e   di
responsabilita', nell'ambito di quanto stabilito nell'atto aziendale.
Nel caso di  presidio  ospedaliero  con  piu'  sedi  ospedaliere,  il
dirigente medico di presidio svolge anche le funzioni e i compiti  di
dirigente medico di una sede ospedaliera. 
  5. Le strutture di cui al comma 2 contribuiscono alla realizzazione
delle reti cliniche che costituiscono il  modello  organizzativo  per
assicurare  la  presa  in  carico  del  paziente  e  la   continuita'
assistenziale  attraverso  relazioni,  anche  di  coordinamento,  tra
professionisti, strutture e servizi che erogano prestazioni sanitarie
e  sociosanitarie  di  tipologia  e  livelli  diversi  nel   rispetto
dell'appropriatezza  clinica  e  organizzativa.  Le   reti   cliniche
articolano   e   integrano   l'assistenza   ospedaliera   e    quella
territoriale. 
  6. L'organizzazione dell'assistenza persegue i seguenti livelli  di
integrazione: 
    a) tra i presidi dell'azienda; 
    b) tra i presidi dell'azienda e l'area territoriale; 
    c) tra le reti cliniche regionali. 
  7. Alla organizzazione e conduzione delle reti cliniche partecipano
anche gli IRCCS «Burlo Garofolo» di Trieste e «Centro di  riferimento
oncologico» di Aviano.