Art. 15 
 
                      Modifiche all'art. 17-bis 
                   della legge regionale n. 6/2006 
 
  1. All'art. 17-bis della legge regionale n. 6/2006  sono  apportate
le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. L'organizzazione  del  Servizio  sociale  dei  Comuni  deve
assicurare sul territorio regionale uniformita' dei livelli minimi di
offerta e omogeneita' di risposta ai bisogni  della  popolazione  nel
rispetto degli standard stabiliti dalla Regione.»; 
    b)  al  comma  3  le  parole:  «,  che  le  Unioni   territoriali
intercomunali garantiscono  con  utilizzo  degli  spazi  assunzionali
disponibili e con ricorso ad affidamenti esterni» sono soppresse.