Art. 16 
 
                      Sostituzione dell'art. 18 
                   della legge regionale n. 6/2006 
 
  1. L'art. 18 della legge regionale  n.  6/2006  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 18 (Convenzione per l'istituzione e la gestione del  Servizio
sociale  dei  Comuni).  -  1.  Il  Servizio  sociale  dei  Comuni  e'
disciplinato da una convenzione promossa dall'Assemblea  dei  Sindaci
del  Servizio  sociale  dei  Comuni  e  approvata  con  deliberazioni
conformi dei Consigli comunali, adottate a maggioranza  assoluta  dei
componenti. 
  2.  La  convenzione  di  cui  al  comma 1  individua  la  forma  di
collaborazione tra gli enti locali per la realizzazione del  Servizio
sociale dei Comuni, scegliendola tra la delega a un  Comune  capofila
individuato nella medesima  convenzione,  la  delega  agli  enti  del
servizio   sanitario   regionale    che    assicurano    l'assistenza
territoriale, la delega a un'Azienda pubblica di servizi alla persona
con sede legale e strutture sul territorio di ambito distrettuale, la
delega alle Unioni territoriali intercomunali ovvero ad altra tra  le
forme  associative  di  cui  alla  normativa  vigente,   di   seguito
denominati Enti gestori. 
  3. La convenzione disciplina in particolare: 
    a) la durata della gestione associata; 
    b) il modello  organizzativo  tenuto  conto  di  quanto  disposto
dall'art. 17-bis; 
    c) i criteri generali e le modalita' di esercizio della gestione; 
    d) i criteri generali per la compartecipazione  degli  utenti  al
costo dei servizi e delle prestazioni; 
    e) i rapporti finanziari tra i Comuni associati, ivi  compresi  i
criteri di quantificazione e  le  modalita'  del  conferimento  delle
risorse dovute a titolo di compartecipazione alla spesa, in  modo  da
garantire copertura finanziaria alla programmazione  della  spesa  su
base triennale; 
    f) i criteri di regolazione dei  rapporti  anche  finanziari  con
l'Ente gestore; 
    g)  le   modalita'   di   informazione   ai   Consigli   comunali
sull'andamento  annuale  della  gestione  del  Servizio  sociale  dei
Comuni. 
  4. Qualora l'articolazione territoriale dei distretti sanitari  non
coincida con l'ambito territoriale del Servizio sociale  dei  Comuni,
ma rappresenti un multiplo ovvero una frazione del territorio di  uno
o piu' ambiti territoriali, la convenzione individua le modalita' per
garantire    l'integrazione    sociosanitaria    nell'ambito    della
programmazione e della realizzazione del sistema integrato.».