Art. 17 Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 6/2006 1. All'art. 19 della legge regionale n. 6/2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole «del regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «della convenzione»; b) al comma 2 le parole: «nei Comuni associati» sono soppresse; c) al comma 3 le parole «dell'Unione territoriale intercomunale» sono sostituite dalle seguenti: «del Servizio sociale dei Comuni»; d) al comma 4 le parole «dai Comuni associati» sono sostituite dalle seguenti: «che svolge compiti relativi alle funzioni e ai servizi esercitati in forma associata»; e) al comma 5 le parole «Le Aziende per l'assistenza sanitaria e le Aziende pubbliche di servizi alla persona alle quali» sono sostituite dalle seguenti: «Gli Enti gestori ai quali».