Art. 17 
 
                        Modifiche all'art. 19 
                   della legge regionale n. 6/2006 
 
  1. All'art. 19 della legge regionale n. 6/2006  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 le parole «del regolamento» sono  sostituite  dalle
seguenti: «della convenzione»; 
    b) al comma 2 le parole: «nei Comuni associati» sono soppresse; 
    c) al comma 3 le parole «dell'Unione territoriale  intercomunale»
sono sostituite dalle seguenti: «del Servizio sociale dei Comuni»; 
    d) al comma 4 le parole «dai Comuni  associati»  sono  sostituite
dalle seguenti: «che svolge  compiti  relativi  alle  funzioni  e  ai
servizi esercitati in forma associata»; 
    e) al comma 5 le parole «Le Aziende per l'assistenza sanitaria  e
le Aziende  pubbliche  di  servizi  alla  persona  alle  quali»  sono
sostituite dalle seguenti: «Gli Enti gestori ai quali».