Art. 19 
 
                    Inserimento dell'art. 20-bis 
                   nella legge regionale n. 6/2006 
 
  1. Dopo l'art. 20 della legge regionale n. 6/2006  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 20-bis (Conferenza regionale dei Servizi sociali dei Comuni).
- 1. Al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza  e  l'uniformita'
sul  territorio  regionale   dell'erogazione   dei   servizi,   degli
interventi e delle prestazioni sociali, nonche' al fine di assicurare
il concorso  dei  Comuni  associati  negli  ambiti  territoriali  dei
Servizi sociali dei Comuni nella determinazione  delle  politiche  in
materia  sociale  e   nella   definizione   delle   relative   scelte
programmatiche di indirizzo, e' istituita la Conferenza regionale dei
Servizi sociali dei Comuni quale organismo  di  confronto  permanente
con  funzioni  consultive  e  propositive  in  materia   di   sistema
integrato. 
  2. La Conferenza e' composta dall'Assessore regionale competente in
materia di politiche sociali,  con  funzioni  di  Presidente,  e  dai
Presidenti delle  Assemblee  dei  Sindaci  dei  Servizi  sociali  dei
Comuni. 
  3. La Conferenza si riunisce su convocazione  del  Presidente  ogni
qualvolta lo ritenga necessario o a seguito di presentazione  di  una
richiesta motivata di un  terzo  dei  componenti.  La  Conferenza  si
riunisce in ogni caso almeno due volte all'anno. 
  4. Le riunioni della Conferenza sono valide con la  presenza  della
maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono  adottate  con  il
voto favorevole della maggioranza dei presenti. In  caso  di  parita'
prevale il voto del Presidente. 
  5.  Le  funzioni  di  segreteria  sono  garantite  dalla  Direzione
centrale competente in materia di politiche sociali.».