Art. 20 
 
                 Disposizioni transitorie in materia 
                   di Servizio sociale dei Comuni 
 
  1. Le convenzioni per l'istituzione  e  la  gestione  del  Servizio
sociale dei Comuni (SSC) di cui all'art. 18 della legge regionale  31
marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e  servizi  per  la
promozione e la tutela dei diritti  di  cittadinanza  sociale),  come
sostituito dall'art. 16, sono adottate entro il 30 settembre  2019  e
hanno effetto secondo le tempistiche ivi indicate e comunque entro  e
non oltre il 1° gennaio 2020. 
  2.  Per  garantire  all'utenza  la  necessaria  continuita'   nella
fruizione  delle  prestazioni,   nelle   more   dell'adozione   delle
convenzioni di cui al comma 1  e  dei  relativi  atti  attuativi,  il
Servizio sociale dei Comuni e' gestito: 
    a) dagli  Enti  gestori  individuati  nelle  convenzioni  per  la
gestione associata dei Servizi sociali dei comuni vigenti  alla  data
del 30 novembre 2016; 
    b)  dall'Unione  territoriale  intercomunale,  limitatamente   ai
Servizi sociali dei Comuni gestiti dalle Unioni alla data di  entrata
in vigore della presente legge. 
  3. Sino all'adozione delle convenzioni di cui al  comma  1  restano
valide le convenzioni in essere  alla  data  del  30  novembre  2016.
Qualora la gestione transitoria sia  garantita  ai  sensi  di  quanto
previsto dal comma 2, lettera b), si applicano i regolamenti  per  la
gestione associata vigenti alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
  4. Nell'ipotesi di cui al comma 2,  lettera  b),  fatti  salvi  gli
eventuali diversi accordi assunti a livello territoriale, le funzioni
previste  dall'art.  20  della  legge  regionale  n.   6/2006,   come
sostituito dall'art. 18, sino all'entrata in vigore della convenzione
di cui al comma 1, sono svolte dall'Assemblea  dell'Unione  integrata
dai  Sindaci  dei  Comuni  facenti  parte  dell'ambito   territoriale
previsto  dall'art.  17  della  legge  regionale  n.   6/2006,   come
sostituito dall'art. 14. 
  5. Nell'ipotesi in cui nell'ambito  della  Convenzione  di  cui  al
comma 1 sia  individuato  un  Ente  gestore  diverso  da  quello  che
assicura la gestione associata del SSC ai sensi del comma  2,  l'Ente
gestore cessante e quello subentrante concordano le modalita' per: 
    a) il trasferimento all'Ente  gestore  subentrante  di  tutto  il
personale  presente  afferente   al   SSC,   di   qualunque   profilo
professionale,  compreso  quello  assunto  a  tempo   determinato   e
indeterminato dall'Ente cessante; 
    b) la regolazione del passaggio di  tutti  i  rapporti  giuridici
attivi e passivi.