Art. 21 
 
                 Disposizioni transitorie in materia 
            di Aziende pubbliche di servizi alla persona 
 
  1. Nelle more del processo di riordino delle Aziende  pubbliche  di
servizi alla persona, in relazione all'inserimento nell'assetto delle
funzioni  e  degli  interventi  in  materia  di  servizi  sociali   e
sociosanitari, le competenze che la legge regionale 11 dicembre 2003,
n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza
e  beneficenza  nella  Regione  Friuli-Venezia  Giulia),  attribuisce
all'Assessore regionale  per  le  autonomie  locali  sono  trasferite
all'Assessore regionale e  alla  Direzione  centrale  competenti  nei
settori sanitario, sociosanitario e sociale. 
  2. Per effetto del processo di riordino  di  cui  al  comma  1,  il
termine del 31 dicembre 2019 indicato  all'art.  9,  comma  1,  della
legge regionale n. 19/2003, e' prorogato al 31 dicembre 2020.