Art. 22 
 
Interpretazione  autentica  dell'art.  3  della  legge  regionale  n.
  19/2003 concernente l'autonomia delle Aziende pubbliche di  servizi
  alla persona. 
 
  1. In via di interpretazione  autentica,  all'art.  3  della  legge
regionale n. 19/2003 le parole «con criteri  imprenditoriali»  devono
intendersi «con autonomia  imprenditoriale»,  in  quanto  le  Aziende
pubbliche di  servizi  alla  persona,  come  gli  enti  del  Servizio
sanitario regionale, operano con criteri di economicita',  efficacia,
imparzialita', pubblicita' e trasparenza nel seguire i relativi  fini
istituzionali.