Art. 22 Interpretazione autentica dell'art. 3 della legge regionale n. 19/2003 concernente l'autonomia delle Aziende pubbliche di servizi alla persona. 1. In via di interpretazione autentica, all'art. 3 della legge regionale n. 19/2003 le parole «con criteri imprenditoriali» devono intendersi «con autonomia imprenditoriale», in quanto le Aziende pubbliche di servizi alla persona, come gli enti del Servizio sanitario regionale, operano con criteri di economicita', efficacia, imparzialita', pubblicita' e trasparenza nel seguire i relativi fini istituzionali.