Art. 6 Disposizioni transitorie e finali 1. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro i successivi novanta giorni, il soggetto richiedente l'autorizzazione all'impianto geotermoelettrico o la concessione geotermica trasmette eventuali integrazioni ai progetti gia' trasmessi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2. 2. La regione effettua le verifiche di cui all'art. 2, nell'ambito del procedimento unico di valutazione di impatto ambientale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1.