Art. 6 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge ed entro i  successivi  novanta  giorni,  il  soggetto
richiedente  l'autorizzazione  all'impianto  geotermoelettrico  o  la
concessione geotermica trasmette eventuali integrazioni  ai  progetti
gia' trasmessi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2. 
  2. La regione effettua le verifiche di cui all'art. 2,  nell'ambito
del procedimento unico di valutazione di  impatto  ambientale,  entro
novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1.