Art. 7 
 
Disposizioni a garanzia delle  attivita'  di  recupero  dell'anidride
  carbonica e del calore prodotti dalla attivita' geotermoelettrica 
 
  1. Alla scadenza del termine di cui  all'art.  16,  comma  10,  del
decreto  legislativo  n.  22/2010,  il   bando   di   gara   per   la
riassegnazione delle concessioni geotermoelettriche di  cui  all'art.
9, comma 1, del medesimo  decreto,  prescrive  la  continuita'  delle
attivita',   alle   medesime   condizioni,   collegate    a    quella
geotermoelettrica, relative all'impiego del  calore  e  dell'anidride
carbonica (CO2).