Art. 7 Disposizioni a garanzia delle attivita' di recupero dell'anidride carbonica e del calore prodotti dalla attivita' geotermoelettrica 1. Alla scadenza del termine di cui all'art. 16, comma 10, del decreto legislativo n. 22/2010, il bando di gara per la riassegnazione delle concessioni geotermoelettriche di cui all'art. 9, comma 1, del medesimo decreto, prescrive la continuita' delle attivita', alle medesime condizioni, collegate a quella geotermoelettrica, relative all'impiego del calore e dell'anidride carbonica (CO2).