Art. 4 
 
                    Funzioni delle unioni montane 
 
  1. Le  unioni  montane,  oltre  le  funzioni  previste  per  legge,
esercitano  le  funzioni  di  tutela,  promozione  e  sviluppo  della
montagna conferite in attuazione delle disposizioni di  cui  all'art.
44, secondo comma, della Costituzione e della normativa in favore dei
territori montani. 
  2. Le unioni montane, oltre alle funzioni di cui al comma 1: 
    a) gestiscono il territorio montano attraverso la  programmazione
e realizzazione di interventi volti alla  tutela  e  alla  promozione
delle risorse  naturali,  al  fine  di  garantire  continuita'  nella
fornitura di servizi ecosistemici ed anche attraverso la sistemazione
idrogeologica ed idraulico-forestale del territorio montano; 
    b) organizzano e amministrano, in coordinamento con l'agenzia per
la mobilita' piemontese, nelle aree a domanda  debole  i  servizi  di
trasporto pubblico e provvedono all'approvazione di nuovi impianti  a
fune, di ammodernamento di quelli  esistenti,  nonche'  di  vigilanza
dell'esercizio degli stessi; 
    c) promuovono  e  gestiscono  l'associazionismo  fondiario  e  le
iniziative volte al  recupero  dei  terreni  incolti,  abbandonati  o
insufficientemente coltivati; 
    d) riconoscono le scuole di sci e  verificano  periodicamente  la
persistenza delle condizioni per detto riconoscimento; 
    e) promuovono le vocazioni  produttive  del  territorio  montano,
nonche' la tutela delle produzioni di  qualita'  e  delle  tradizioni
alimentari locali. 
  3. Le unioni montane concorrono altresi': 
    a) alla gestione della  rete  escursionistica  e  del  patrimonio
escursionistico piemontese; 
    b) alla difesa dalle valanghe; 
    c) al mantenimento dei servizi essenziali; 
    d) a  promuovere  le  attivita'  economiche,  in  particolare  il
turismo, l'artigianato, l'agricoltura e l'economia forestale; 
    e) allo sviluppo dei servizi digitali; 
    f) alla promozione delle attivita' culturali. 
  4. Le funzioni di cui ai commi 2 e 3 sono esercitate in  attuazione
delle leggi regionali richiamate nell'allegato A e delle disposizioni
di cui al  capo  IV.  Con  successivi  provvedimenti  legislativi  si
provvede  ad  adeguare  le  specifiche  normative  di  settore   alle
disposizioni  di  cui  alla  presente  legge,  anche  con  norme   di
abrogazione esplicita e di coordinamento.