Art. 4 Funzioni delle unioni montane 1. Le unioni montane, oltre le funzioni previste per legge, esercitano le funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna conferite in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 44, secondo comma, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani. 2. Le unioni montane, oltre alle funzioni di cui al comma 1: a) gestiscono il territorio montano attraverso la programmazione e realizzazione di interventi volti alla tutela e alla promozione delle risorse naturali, al fine di garantire continuita' nella fornitura di servizi ecosistemici ed anche attraverso la sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale del territorio montano; b) organizzano e amministrano, in coordinamento con l'agenzia per la mobilita' piemontese, nelle aree a domanda debole i servizi di trasporto pubblico e provvedono all'approvazione di nuovi impianti a fune, di ammodernamento di quelli esistenti, nonche' di vigilanza dell'esercizio degli stessi; c) promuovono e gestiscono l'associazionismo fondiario e le iniziative volte al recupero dei terreni incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati; d) riconoscono le scuole di sci e verificano periodicamente la persistenza delle condizioni per detto riconoscimento; e) promuovono le vocazioni produttive del territorio montano, nonche' la tutela delle produzioni di qualita' e delle tradizioni alimentari locali. 3. Le unioni montane concorrono altresi': a) alla gestione della rete escursionistica e del patrimonio escursionistico piemontese; b) alla difesa dalle valanghe; c) al mantenimento dei servizi essenziali; d) a promuovere le attivita' economiche, in particolare il turismo, l'artigianato, l'agricoltura e l'economia forestale; e) allo sviluppo dei servizi digitali; f) alla promozione delle attivita' culturali. 4. Le funzioni di cui ai commi 2 e 3 sono esercitate in attuazione delle leggi regionali richiamate nell'allegato A e delle disposizioni di cui al capo IV. Con successivi provvedimenti legislativi si provvede ad adeguare le specifiche normative di settore alle disposizioni di cui alla presente legge, anche con norme di abrogazione esplicita e di coordinamento.