Art. 5 Attribuzione ed esercizio delle funzioni 1. Le funzioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, sono attribuite: a) alle unioni montane inserite nella Carta delle forme associative del Piemonte, di cui all'art. 8, comma 8 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali); b) ai comuni montani che non fanno parte di unioni montane, i quali hanno l'obbligo di esercitarle in convenzione con un'unione montana di cui alla lettera a), in modo da assicurare la contiguita' territoriale. 2. Per i comuni di cui al comma 1, lettera b) per i quali alla data del 31 dicembre 2019, non siano stipulate le convenzioni e per i comuni che non hanno attivato una convenzione o non aderiscono ad un'altra unione entro sei mesi dalla fuoriuscita dall'unione di provenienza, le funzioni sono avocate dalla regione che le esercita in convenzione con un'unione montana in modo da assicurare la contiguita' territoriale.