Art. 5 
 
              Attribuzione ed esercizio delle funzioni 
 
  1. Le funzioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, sono attribuite: 
    a)  alle  unioni  montane  inserite  nella  Carta   delle   forme
associative del Piemonte, di cui all'art.  8,  comma  8  della  legge
regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia
di enti locali); 
    b) ai comuni montani che non fanno parte  di  unioni  montane,  i
quali hanno l'obbligo di esercitarle  in  convenzione  con  un'unione
montana di cui alla lettera a), in modo da assicurare la  contiguita'
territoriale. 
  2. Per i comuni di cui al comma 1, lettera b) per i quali alla data
del 31 dicembre 2019, non siano stipulate  le  convenzioni  e  per  i
comuni che non hanno attivato una convenzione  o  non  aderiscono  ad
un'altra unione entro  sei  mesi  dalla  fuoriuscita  dall'unione  di
provenienza, le funzioni sono avocate dalla regione che  le  esercita
in convenzione  con  un'unione  montana  in  modo  da  assicurare  la
contiguita' territoriale.