Art. 6 
 
                      Conferenza dei presidenti 
 
  1. E' costituita la conferenza dei presidenti delle unioni  montane
quale organo consultivo della giunta  regionale.  Fanno  parte  della
conferenza i presidenti delle unioni  montane  e  vi  partecipano  il
presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita'  ed  enti  montani
(UNCEM) Piemonte, o suo delegato, e due rappresentanti designati  dal
consiglio delle autonomie locali. 
  2. La  conferenza  e'  convocata  almeno  due  volte  all'anno  dal
presidente della giunta regionale. 
  3. Entro novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge,  la  giunta  regionale,  sentita  la  commissione   consiliare
competente, definisce  con  propria  deliberazione  le  modalita'  di
funzionamento della conferenza.