Art. 6 Conferenza dei presidenti 1. E' costituita la conferenza dei presidenti delle unioni montane quale organo consultivo della giunta regionale. Fanno parte della conferenza i presidenti delle unioni montane e vi partecipano il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani (UNCEM) Piemonte, o suo delegato, e due rappresentanti designati dal consiglio delle autonomie locali. 2. La conferenza e' convocata almeno due volte all'anno dal presidente della giunta regionale. 3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce con propria deliberazione le modalita' di funzionamento della conferenza.