Art. 7 
 
                Individuazione dei livelli essenziali 
               di servizi pubblici nelle aree montane 
 
  1. La giunta regionale entro centottanta giorni dalla pubblicazione
della presente  legge  individua,  previo  parere  della  commissione
consiliare competente, i  livelli  essenziali  dei  servizi  pubblici
nelle materie di competenza regionale, in particolare per quello  che
riguarda: 
    a)  il  presidio  sanitario  e  socio-assistenziale  delle   aree
montane; 
    b) i servizi per la persona e le famiglie; 
    c) istruzione e formazione; 
    d) l'organizzazione del trasporto pubblico locale; 
    e) la disponibilita' di servizi internet a banda ultra larga.