Art. 7 Individuazione dei livelli essenziali di servizi pubblici nelle aree montane 1. La giunta regionale entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge individua, previo parere della commissione consiliare competente, i livelli essenziali dei servizi pubblici nelle materie di competenza regionale, in particolare per quello che riguarda: a) il presidio sanitario e socio-assistenziale delle aree montane; b) i servizi per la persona e le famiglie; c) istruzione e formazione; d) l'organizzazione del trasporto pubblico locale; e) la disponibilita' di servizi internet a banda ultra larga.