Art. 10 Modalita' e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. 2. Nella comunicazione debbono essere indicati: a) l'amministrazione competente; b) l'oggetto del procedimento promosso; c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento nonche' eventualmente l'indicazione del funzionario che cura l'istruttoria; d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti; e) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'art. 2, commi 2, 3 e 4, deve concludersi il procedimento ed i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; f) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza. 3. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicita' idonee, di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. 4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e' prevista.