Art. 10 
 
 Modalita' e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento 
 
  1.  L'amministrazione  provvede  a  dare  notizia  dell'avvio   del
procedimento mediante comunicazione personale. 
  2. Nella comunicazione debbono essere indicati: 
    a) l'amministrazione competente; 
    b) l'oggetto del procedimento promosso; 
    c) l'ufficio e la persona responsabile del  procedimento  nonche'
eventualmente l'indicazione del funzionario che cura l'istruttoria; 
    d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti; 
    e) la data entro la quale, secondo i termini  previsti  dall'art.
2, commi 2, 3 e 4, deve  concludersi  il  procedimento  ed  i  rimedi
esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; 
    f)  nei  procedimenti  ad  iniziativa  di  parte,  la   data   di
presentazione della relativa istanza. 
  3.  Qualora,  per  il  numero  dei  destinatari,  la  comunicazione
personale  non  sia  possibile  o  risulti  particolarmente  gravosa,
l'amministrazione provvede a rendere noti  gli  elementi  di  cui  al
comma 2 mediante forme di  pubblicita'  idonee,  di  volta  in  volta
stabilite dall'amministrazione medesima. 
  4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' essere
fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione  e'
prevista.