Art. 12 
 
              Diritti dei partecipanti al procedimento 
 
  1. I  soggetti  cui  all'art.  9  e  quelli  intervenuti  ai  sensi
dell'art. 11 hanno diritto: 
    a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo  quanto
previsto dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    b)   di   presentare   memorie   scritte   e    documenti,    che
l'amministrazione ha  l'obbligo  di  valutare  ove  siano  pertinenti
all'oggetto del procedimento; 
    c) all'audizione personale, della  quale  viene  redatto  verbale
scritto   allegato   al   fascicolo    istruttorio,    della    quale
l'amministrazione ha l'obbligo di valutare i  risultati  in  sede  di
decisione.