Art. 12 Diritti dei partecipanti al procedimento 1. I soggetti cui all'art. 9 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 11 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento; c) all'audizione personale, della quale viene redatto verbale scritto allegato al fascicolo istruttorio, della quale l'amministrazione ha l'obbligo di valutare i risultati in sede di decisione.