Art. 13 
 
                  Comunicazione dei motivi ostativi 
                    all'accoglimento dell'istanza 
 
  1. Nei  procedimenti  ad  istanza  di  parte  il  responsabile  del
procedimento o l'autorita' competente, prima della  formale  adozione
di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i
motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di
dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli  istanti  hanno
il  diritto  di  presentare  per  iscritto  le   loro   osservazioni,
eventualmente corredate di documenti. 
  2. La comunicazione di cui  al  comma  l  sospende  i  termini  per
concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla
data di  presentazione  delle  osservazioni  o,  in  mancanza,  dalla
scadenza del termine  di  cui  al  comma  2.  Dell'eventuale  mancato
accoglimento di tali osservazioni e' data ragione  nella  motivazione
del provvedimento finale. 
  3.  Non  possono  essere  addotti   tra   i   motivi   che   ostano
all'accoglimento della domanda inadempienze  o  ritardi  attribuibili
all'amministrazione. 
  4. Le disposizioni di cui al presente  articolo  non  si  applicano
alle  procedure   concorsuali   ed   ai   procedimenti   in   materia
previdenziale ed assistenziale sorti a seguito di istanza di parte  e
gestiti dagli enti previdenziali.