Art. 14 
 
     Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento finale 
 
  1. In accoglimento di osservazioni e proposte  presentate  a  norma
dell'art. 11, l'amministrazione  procedente  puo'  concludere,  senza
pregiudizio dei diritti dei terzi, ed in ogni caso nel  perseguimento
del pubblico interesse,  accordi  con  gli  interessati  al  fine  di
determinare  il  contenuto  discrezionale  del  provvedimento  finale
ovvero in sostituzione di questo. 
  2. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma
1, il responsabile del procedimento puo' predisporre un calendario di
incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario
del provvedimento ed eventuali contro interessati. 
  3.  Gli  accordi  di  cui  al  presente  articolo  debbono   essere
stipulati, a pena di nullita', per atto scritto, salvo che  la  legge
disponga altrimenti. Ad  essi  si  applicano,  ove  non  diversamente
previsto, i principi del codice civile in materia di  obbligazioni  e
contratti in quanto compatibili. 
  4. Gli  accordi  sostitutivi  di  provvedimenti  sono  soggetti  ai
medesimi controlli previsti per questi ultimi. 
  5. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse  l'amministrazione
recede unilateralmente dall'accordo, salvo  l'obbligo  di  provvedere
alla liquidazione  di  un  indennizzo  in  relazione  agli  eventuali
pregiudizi verificatisi in danno del privato. 
  6. A garanzia dell'imparzialita' e del buon  andamento  dell'azione
amministrativa, in tutti i casi in cui una  pubblica  amministrazione
conclude accordi nelle  ipotesi  previste  al  comma  1,  la  stipula
dell'accordo e'  preceduta  da  una  determinazione  dell'organo  che
sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.