Art. 15 
 
           Provvedimenti attributivi di vantaggi economici 
 
  1. La concessione di sovvenzioni,  contributi,  sussidi  ed  ausili
finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
a persone e ad enti pubblici e privati non specificamente individuati
sono subordinate alla  predeterminazione  ed  alla  pubblicazione  da
parte delle amministrazioni  procedenti,  nelle  forme  previste  dai
rispettivi  ordinamenti,  dei  criteri  e  delle  modalita'  cui   le
amministrazioni stesse devono attenersi. 
  2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di  cui  al
comma 1  deve  risultare  dai  singoli  provvedimenti  relativi  agli
interventi di cui al medesimo comma 1.