Art. 9 
 
               Comunicazione di avvio del procedimento 
 
  1.   L'amministrazione   comunica    l'avvio    del    procedimento
amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali  il  provvedimento
finale e' destinato a produrre effetti ed  ai  soggetti  che  debbono
intervenirvi per legge o per regolamento. Qualora da un provvedimento
possa derivare un  diretto  pregiudizio  giuridicamente  rilevante  a
soggetti  estranei  al  procedimento,  specificamente   individuabili
immediatamente senza particolari indagini, l'amministrazione, con  le
stesse  modalita',   deve   dare   loro   notizia   dell'inizio   del
procedimento. 
  2. Qualora particolari esigenze di celerita' del  procedimento  non
consentano la immediata  comunicazione  del  relativo  avvio,  questo
dovra' essere comunicato non appena possibile e  comunque  non  oltre
dieci giorni dall'avvio. 
  3. L'amministrazione puo' sempre adottare  provvedimenti  cautelari
anche prima della effettuazione della comunicazione di cui ai commi 1
e 2.