Art. 9 Comunicazione di avvio del procedimento 1. L'amministrazione comunica l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti ed ai soggetti che debbono intervenirvi per legge o per regolamento. Qualora da un provvedimento possa derivare un diretto pregiudizio giuridicamente rilevante a soggetti estranei al procedimento, specificamente individuabili immediatamente senza particolari indagini, l'amministrazione, con le stesse modalita', deve dare loro notizia dell'inizio del procedimento. 2. Qualora particolari esigenze di celerita' del procedimento non consentano la immediata comunicazione del relativo avvio, questo dovra' essere comunicato non appena possibile e comunque non oltre dieci giorni dall'avvio. 3. L'amministrazione puo' sempre adottare provvedimenti cautelari anche prima della effettuazione della comunicazione di cui ai commi 1 e 2.