Art. 11 
 
           Disposizioni in materia di ARPA. Modificazione 
              alla legge regionale 29 marzo 2018, n. 7 
 
  1. Il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale 29 marzo 2018,  n.
7  (Nuova  disciplina  dell'Agenzia  regionale  per   la   protezione
dell'ambiente ARPA  della  Valle  d'Aosta.  Abrogazione  della  legge
regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale
per la  protezione  dell'ambiente  (ARPA)  e  creazione,  nell'ambito
dell'Unita' sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di
prevenzione e dell'Unita' operativa di  microbiologia),  e  di  altre
disposizioni in materia.), e' sostituito dal seguente: 
    «4. Le attivita' istituzionali di cui all'art. 3  rese  a  favore
dell'Azienda USL sono finanziate a valere sul trasferimento ordinario
annuale della Regione di cui al comma 1.». 
  2. Il comma 6 dell'art. 12 della  legge  regionale  n.  12/2018  e'
abrogato.