Art. 14 
 
Disposizioni in materia  di  sviluppo  delle  imprese  industriali  e
  artigiane. Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6. 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 31 marzo 2003,
n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese  industriali
e artigiane), e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge si  applicano,
in quanto compatibili,  anche  ai  soggetti  che  svolgono  attivita'
professionale,  qualunque  sia  la  forma  giuridica  rivestita,  nel
rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato  e  nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili.». 
  2. Il comma 4 dell'art. 6 della  legge  regionale  n.  6/2003  deve
interpretarsi  nel   senso   che   gli   interventi   sono   concessi
limitatamente alle iniziative avviate successivamente  alla  data  di
presentazione della  domanda,  salvo  che  si  tratti  di  interventi
finanziati in regime de minimis. 
  3. Il comma 2 dell'art. 20 della  legge  regionale  n.  12/2018  e'
abrogato. 
  4. L'autorizzazione di spesa complessiva della legge  regionale  n.
6/2003 e' modificata per  il  triennio  2019/2021,  per  gli  importi
indicati nell'allegato di cui all'art. 26, comma 1, lettera h).