Art. 6 
 
Rideterminazione  delle  risorse  destinate  alla   finanza   locale.
            Modificazione alla legge regionale n. 19/2012 
 
  1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate agli  interventi
in materia di finanza locale di cui all'art. 9, comma 1, della  legge
regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Legge di stabilita' regionale  per
il triennio 2019/2021), in  deroga  a  quanto  previsto  dalla  legge
regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di
finanza locale), e' incrementato, per l'anno 2019, di euro 8.811.000,
di cui euro 5.000.000 in aumento a  valere  sui  trasferimenti  senza
vincolo settoriale di  destinazione  di  cui  all'art.  9,  comma  4,
lettera b), della legge regionale n. 12/2018 e euro 3.811.000, di cui
euro 3.835.000 in aumento e euro 24.000 in diminuzione, a valere  sui
trasferimenti con vincolo  settoriale  di  destinazione,  individuati
nell'allegato  2  alla  legge  regionale   n.   12/2018,   che   sono
conseguentemente modificati negli importi indicati  nell'allegato  di
cui all'art. 26, comma 1, lettera i). 
  2. L'incremento delle risorse finanziarie  di  finanza  locale  per
euro 5.000.000 e' destinato a spese di investimento ed e'  assegnato,
in deroga a quanto previsto  dalla  legge  regionale  n.  48/1995,  a
conguaglio a ciascun comune in modo tale  da  garantire  il  medesimo
importo che si sarebbe determinato  se  tali  risorse  fossero  state
ripartite unitamente a quelle previste dall'art. 9, comma 4,  lettera
b), della legge regionale n. 12/2018. 
  3. La liquidazione delle risorse di cui al  comma  2  e'  disposta,
compatibilmente con le disponibilita'  di  cassa  della  Regione,  in
un'unica soluzione, entro il 30 giugno 2019, a condizione che  l'ente
locale  abbia  comunicato  alla  struttura  regionale  competente  in
materia di finanza locale l'approvazione del bilancio di previsione. 
  4. L'incremento complessivo delle risorse  finanziarie  di  finanza
locale per euro 8.835.000 e' destinato,  nello  stato  di  previsione
della spesa del bilancio di previsione della Regione, per il triennio
2019/2021, per euro 2.700.000 alla Missione 4 - Programma  02  (Altri
ordini  di  istruzione  non  universitaria),  per  euro  50.000  alla
Missione 5 - Programma 02 (Attivita' culturali e  interventi  diversi
nel settore culturale), per euro 50.000 alla Missione 6  -  Programma
01 (Sport e  tempo  libero),  per  euro  20.000  alla  Missione  9  -
Programma 04 (Servizio  idrico  integrato),  per  euro  285.000  alla
Missione 9 - Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione), per euro 310.000 alla  Missione  11  -
Programma 01 (Sistema di protezione civile), per  euro  100.000  alla
Missione 11  -  Programma  02  (Interventi  a  seguito  di  calamita'
naturali),  per  euro  320.000  alla  Missione  12  -  Programma   03
(Interventi per gli anziani) e per euro 5.000.000 alla Missione 18  -
Programma  01  (Relazioni  finanziarie   con   le   altre   autonomie
territoriali). 
  5. Al finanziamento dell'aumento di cui al comma 1, si provvede, in
deroga a quanto previsto dalla legge regionale n.  48/1995,  mediante
l'utilizzo di risorse regionali nell'ambito delle variazioni disposte
dagli articoli 24 e 25. 
  6. Ai sensi  dell'art.  29,  comma  1,  della  legge  regionale  11
dicembre 2015, n. 19 (Legge finanziaria per gli anni  2016/2018),  il
termine di approvazione del rendiconto della gestione  dell'esercizio
finanziario 2018 e' posticipato al 31 maggio 2019. 
  7. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 6, comma 5-bis,  della
legge regionale n. 12/2018, resta salva l'efficacia dei  contratti  e
delle convenzioni stipulati e in  essere  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 1 (Modificazioni  alla
legge  regionale  24  dicembre  2018,  n.  12  (Legge  di  stabilita'
regionale per il triennio 2019/2021), e altre disposizioni  urgenti).
Resta comunque esclusa dal calcolo del limite percentuale massimo  di
cui all'art. 6, comma 5-bis, della  legge  regionale  n.  12/2018  la
spesa destinata all'impiego, con contratti di lavoro  flessibile,  di
personale  addetto  ai  servizi  domiciliari,   semi-residenziali   e
residenziali  per  persone  anziane  e  non  autosufficienti   o   in
condizioni di fragilita' e  all'utilizzo  di  lavoratori  socialmente
utili. 
  8. Al comma 2-bis dell'art. 6 della legge regionale 27 giugno 2012,
n. 19 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario
2012, modifiche a disposizioni legislative e variazioni  al  bilancio
di previsione per il triennio 2012/2014),  le  parole:  «con  vincolo
settoriale di destinazione di cui al titolo V» sono sostituite  dalle
seguenti: «senza vincolo settoriale di destinazione di cui al  titolo
III».